ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio di opposizione ex art. 99, R.D. n. 267 del 1942, avente fondamento sull’erroneo mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., costituisce prova a tal fine idonea la produzione del decreto ingiuntivo, già prodotto nel corso della verifica del passivo, recante la espressa indicazione della natura privilegiata del credito di cui si è richiesta l’ammissione.
In ipotesi siffatte, risultando documentata la natura del credito, in forza del provvedimento monitorio innanzi richiamato, deve escludersi la configurabilità della decadenza ex art. 99 citato.
Questi i principi affermati dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, Pres. Di Palma Rel. Ragonesi, con la sentenza n. 10817, del 26.05.2015.
La decisione in commento trae origine dal ricorso proposto da una società di assicurazione crediti avverso il decreto del Tribunale di Marsala, con cui era stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società debitrice. Opposizione scaturita dall’ammissione del credito al passivo fallimentare solo in via chirografaria e non privilegiata.
La società di assicurazione crediti, dunque, impugnava il predetto provvedimento innanzi alla Suprema Corte, evidenziando che la stessa, in qualità di fideiussore, aveva pagato all’Agenzia delle Entrate il debito facente capo alla società fallita.
In particolare, la società istante lamentava che il Tribunale di Marsala avesse rigettato l’opposizione allo stato passivo sostenendo che non erano state soddisfatte a pieno le disposizioni di cui all’art. 99 L. Fall., poiché dai documenti prodotti non era possibile accertare la natura privilegiata del credito vantato. (Nel caso di specie la società assicuratrice, sia durante la verifica dello stato passivo, sia innanzi al Tribunale, aveva sempre prodotto un decreto ingiuntivo non opposto).
Nel disporre l’accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha richiamato a fondamento della propria decisione un consolidato orientamento di legittimità in merito alle disposizioni di cui all’art. 99 L. Fall..
Invero, i giudici di piazza Cavour, rilevata la natura del credito in forza del decreto ingiuntivo prodotto dalla società ricorrente sia durante la verifica dello stato passivo sia innanzi al Tribunale, a disposizione della Corte poiché presupposto processuale essenziale, hanno ribadito che, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda. Ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti.
Appare opportuno ricordare che, data la natura di ordinario giudizio di cognizione dell’opposizione allo stato passivo, gli unici documenti che possono essere presi in considerazione dal giudice, sotto il profilo probatorio, sono quelli prodotti dalle parti nel proprio fascicolo, stante l’impossibilità per il giudice dell’opposizione di acquisire d’ufficio i documenti allegati alla domanda di ammissione al passivo e non versati nel giudizio di opposizione.
Dunque, non essendo rilevabile alcuna decadenza ex art. 99 L. Fall. nei confronti della ricorrente, i giudici di piazza Cavour hanno cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, hanno riconosciuto il privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, al credito già ammesso al passivo.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 340/2015