ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Il ricorso con il quale, a norma dell’art. 93 1. fall., si propone la domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nel caso in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 99 2° comma n.4 l.fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione.
Qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo d’ufficio né a quello di una delle parti, il tribunale che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i suoi termini effettivi e che ritenga il suo esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione.
CONTESTO NORMATIVO
ART. 738 3° COMMA C.P.C.
Il giudice può assumere informazioni.
ART. 99, 2° COMMA, N. 4 LEGGE FALLIMENTARE
I. Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
II. Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
LA DECISIONE
Questo è il principio espresso a Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 3164 depositata il 12 febbraio 2014 in materia di ammissione allo stato passivo.
Il FATTO
Nel caso de quo il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione allo stato passivo di un creditore sul presupposto che l’opponente non aveva prodotto la domanda di insinuazione allo stato passivo con i documenti ad essa allegati.
Avverso tale provvedimento, il creditore escluso ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 738, 3° comma c.p.c., sul presupposto che il Giudice non avesse provveduto all’acquisizione d’ufficio di tale domanda.
Gli Ermellini rilevano in primis come la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia dei ricorso introduttivo non sia ostativa all’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, in quanto la produzione del detto atto non rientra tra i documenti che a norma dall’art.99 l. fall. devono essere prodotti al momento del ricorso in opposizione.
A questo punto la Corte, sul presupposto che il giudice dell’opposizione debba essere in grado di esaminare in ogni momento la domanda di ammissione, ai fini sia del rispetto dei principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sia del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità di eventuali domande nuove proposte dal creditore, afferma come una copia del ricorso introduttivo debba essere inserita nel fascicolo d’ufficio dell’opposizione, che il cancelliere formerà a seguito del deposito del relativo atto.
La Suprema Corte rilevando, poi, che ove il giudice dell’opposizione non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, deve provvedere all’acquisizione d’ufficio del ricorso.
La Corte precisa, ulteriormente, come la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia del ricorso introduttivo non possa giustificare una pronuncia di rigetto.
Per tale ragione il ricorso è stato accolto con rinvio ad altra sezione in diversa composizione.
IL COMMENTO
La Corte di Cassazione torna nuovamente a pronunziarsi sul procedimento di opposizione allo stato passivo, ben precisando che la domanda di ammissione al passivo non rappresenta un documento probatorio del credito e, pertanto, essa può essere acquisita di ufficio.
La pronunzia è sorta da altra pronunzia della Corte di Cassazione, Sezione Prima, 23 Marzo 2012, n. 4744 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimento.php?id=542&catid=2) ove gli Ermellini avevano affermato che era onere dell’opponente produrre nel giudizio di opposizione l’intera documentazione allegata alla domanda di ammissione, ritenendo che i documenti probatori trovassero proprio nell’art. 99, 2° comma n. 4 legge fallimentare una preclusione
Testo del provvedimento
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