ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, a norma della L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, anteriore al D.Lgs. n. 169 del 2007, il termine per la notifica al fallito del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non ha natura perentoria e, conseguentemente, in caso di omissione, una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità non trova giustificazione, poichè il giudice è tenuto ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notificazione, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Fabrizio Forte Rel. Antonio Pietro Lamorgese con la sentenza del 15 gennaio 2016, n. 629.
Nella fattispecie in esame, la Banca ricorreva in Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla fallita oltre il termine previsto dall’art. 99 L.F., pur avendo la stessa adempiuto all’obbligo di notifica alla curatela fallimentare entro tale termine.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di prime cure non abbia rispettato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la natura non perentoria del termine previsto dall’art. 99 d. lgs. 5/2006.
A rigore, il dettato normativo dell’art. 152 cpc, al secondo comma, prevede che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori a meno che non siano espressamente previsti come perentori. Atteso che la norma di cui all’art 99 L.F. nulla dispone in tal senso, non sussistono ragioni oggettive per giustificare una classificazione del termine in un senso diverso da quello attribuitogli dalla norma.
Pertanto, non trovando giustificazione la dichiarazione di improcedibilità né quella di inammissibilità perchè la Banca aveva adempiuto all’onere di notificazione alla curatela entro il termine perentorio, la Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che in tali casi è il giudice che deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notificazione, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..
Si segnalano i seguenti precedenti pubblicati in rivista:
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: NON È INAMMISSIBILE SE NOTIFICATA TARDIVAMENTE AL CURATORE
IL GIUDICE DEVE ASSEGNARE AL RICORRENTE UN NUOVO TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA
Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Rel. Ceccherini 01-10-2015 n.19653
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO: IL TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO È ORDINATORIO
L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE ORDINATORIO PRODUCE GLI STESSI EFFETTI PRECLUSIVI DELLA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO
Tribunale di Bari, Presidente dott. Franco Lucafò, Giudice relatore dott. Michele Prencipe 02-12-2013
Testo del provvedimento
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