ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art 99 della legge fallimentare, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine assegnato dal giudice non implica inammissibilità dell’impugnazione, giacché tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Di talché, laddove il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo, sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine perentorio per la notifica in applicazione analogica dell’art 291 c.p.c..
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19653 dell’1.10.2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, dichiarato improcedibile dal Tribunale di Napoli, stante la ritenuta tardività della notificazione al curatore del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione.
La creditrice ha proposto ricorso per Cassazione, formulando due motivi, e precisamente:
1) violazione della L. Fall., art. 99, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerata tardiva la notifica al curatore del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dell’opposizione allo stato passivo, sul presupposto che, non essendo stata comunicata dalla cancelleria, l’ordinanza, conosciuta successivamente, era stata tempestivamente notificata entro il prescritto termine di dieci giorni, decorrente, nel caso di specie, dal giorno in cui la detta ordinanza era stata conosciuta;
2) violazione dell’art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità di rinnovazione della notifica invalida, sul presupposto della ritenuta inapplicabilità di tale norma.
La Corte, a questo punto, nel ritenere fondato il ricorso, ha richiamato il principio già espresso in precedenti pronunce, secondo cui “nei giudizi di impugnazione dello stato passivo l. fall., ex art. 99, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalisti – che delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.” (Cass., sez. 1^, 10 settembre 2014, n. 19018, n. 632067, Cass., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25494, m. 610567).
In conclusione, la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha cassato con rinvio il decreto impugnato.
Testo del provvedimento
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