Testo massima
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 13429 depositata il 13 giugno 2014 ha statuito che il creditore nel proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. deve produrre unitamente al ricorso la documentazione comprovante il credito, anche se la stessa sia già stata prodotta in allegato alla domanda di insinuazione allo stato passivo e ciò al fine di evitare di incorrere nella decadenza prevista dall’art. 99 L.F.
Ebbene, gli Ermellini, proprio con riferimento alla decadenza dai mezzi istruttori per la mancata proposizione degli stessi con il ricorso introduttivo, hanno osservato che la Suprema Corte ha già affermato che, nella disciplina dell’art. 99 L.F. come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio di appello, pur avendo natura impugnatoria (cfr. Cass. 25.2.11 n. 4708, ord. Cass 22.2.2012 n. 2677), sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 citato (cfr. Cass. 22.3.10 n. 6900) che prevede che l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti.
Con la sentenza n. 493 del 2012 la Corte di Cassazione ha già chiarito che è onere del creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, oltre eventualmente a nuova documentazione a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame del merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti.
Ritiene, inoltre, il Supremo Collegio che trattandosi di decadenza non poteva comunque darsi luogo all’applicazione della concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. e, in particolare di quelli previsti dall’art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c., norma prevista esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Sulla base delle di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Testo del provvedimento
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