ISSN 2385-1376
Testo massima
La rimessione in termini ex art. 153 comma secondo cpc, si applica anche ai giudizi di opposizione allo stato passivo se e qualora la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile. Spetta al Collegio verificare la fondatezza dell’impedimento addotto al fine della chiesta rimessione in termini.
Così ha statuito il Tribunale di Napoli, Giudice relatore dott. Nicola Graziano, Presidente dott. Aldo Ceniccola, con decreto del 13.03.2014.
Il caso trae origine da una opposizione allo stato passivo ove il procuratore di parte ricorrente, costituito congiuntamente e disgiuntamente con altri avvocati, non compariva all’udienza fissata dal Giudice ex art.99 LF.
Successivamente lo stesso procuratore presentava istanza di rimessione in termini adducendo, quale impedimento, gravi e sopravvenuti motivi di salute (allegando all’uopo certificazione medica).
Fissata una nuova udienza, la curatela resisteva in giudizio, contestando il fondamento e la legittimità della istanza di rimessione in termini.
Il Collegio, pronunciandosi sul punto, ha rigettato l’istanza di rimessione ritenendola priva di fondamento.
Ed invero, il novellato art. 153 cpc, al secondo comma, espressamente prevede la rimessione in termini se e qualora la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Il Giudice ha cosi tracciato un breve excursus dell’istituto della rimessione in termini, modificato dalle Legge 69/09 che ha sostituito la disposizione contenuta nell’art. 184 bis, abrogandola, e creando così uno strumento di carattere generale (ispirato ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo) applicabile, evidentemente, anche alla ipotesi del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma II, Legge Fall.
Spetta quindi al Collegio verificare la fondatezza dell’impedimento addotto al fine della rimessione in termini che, nell’ipotesi in essere, non appare sussistente, sia perché la natura della patologia occorsa all’avvocato non era cosi grave, trattandosi di sindrome influenzale con rialzo febbrile, e sia perché il procuratore era costituito nel ricorso in opposizione allo stato passivo congiuntamente e disgiuntamente con altri avvocati i quali, quindi, ben avrebbero potuto comparire all’udienza in luogo dell’avvocato “malato”, trattandosi di un collegio difensivo.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di rimessione con la consquenziale dichiarazione del non luogo a provvedersi sul ricorso in opposizione allo stato passivo.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 172/2014