ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel processo di opposizione allo stato passivo del fallimento, il creditore opponente ha l’onere di produrre nel giudizio di opposizione la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo, non essendo sufficiente avanzare col ricorso introduttivo istanza per la loro acquisizione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Savastano Rel. Fanticini, con il decreto del 10-15 dicembre 2014 in un giudizio di opposizione allo stato passivo.
Nel caso di specie, l’opponente aveva richiesto l’acquisizione dei fascicoli di parte formati in seguito alla domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., nonché alle relative osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal Curatore ex art. 95 L.F. depositando contestualmente all’opposizione soltanto la domanda di insinuazione e le osservazioni presentate al G.D.
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità propende per l’ammissibilità dell’acquisizione dei documenti nel giudizio di opposizione, se la parte opponente ne ha fatto specifica istanza la quale assumerebbe valenza di richiesta di autorizzazione ex art. 90, comma 3, L.F. o di richiesta istruttoria ex artt. 99 L.F., 210 e 212 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 14-07-2014, n. 16101).
Il Tribunale, disattendendo l’orientamento da ultimo citato, ha invece affermato che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; conseguentemente, in difetto della stessa, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell’art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza), né può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti.
A sostegno delle proprie argomentazioni il Tribunale ha precisato che:
il giudizio di opposizione allo stato passivo risulta regolato dal principio dispositivo come ribadito anche dalla sentenza di legittimità contestata;
dunque, spetta alle parti produrre ai documenti ai quali abbia interesse;
in difetto, non potrà il giudice provvedere ex officio.
Tanto, il Tribunale ha ritenuto argomentando anche per analogia al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ove, per giurisprudenza consolidata, si ritiene che resti a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; in difetto di tale produzione, la documentazione non entra, infatti, a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-07-2013, n. 17603).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto fuorvianti i richiami operati dal Cass. 16101/2014 all’art. 90 L.F. e agli artt. 210 e 212 c.p.c. posto che:
l’art. 90 L.F. non riguarda il Collegio chiamato a decidere dell’opposizione ma il Giudice Delegato che provvede “sentito il curatore”;
gli artt. 210 e 212 c.p.c., invece, sono utilizzabili in extrema ratio ossia solo quando il richiedente non possa procurarsi i documenti di propria iniziativa.
Invero, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, a seguito della novella legislativa all’art. 93 L.F., i documenti allegati al ricorso per ammissione allo stato passivo restano nella disponibilità del creditore poiché essi ora devono essere inviati a mezzo p.e.c. al curatore.
Pertanto, la novella legislativa rafforza ancora di più le argomentazioni sviluppate dal Tribunale atteso che alcun impedimento si configura in capo al creditore per il deposito dei documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione.
Per approfondimenti sul punto si confrontino le seguenti decisioni:
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – PRODUZIONE DOCUMENTI – DECADENZA
I documenti attestanti il credito devono essere prodotti a pena di decadenza unitamente al ricorso di opposizione allo stato passivo
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: il ricorso con cui si propone la domanda di ammissione non è un documento probatorio del credito
Ove il giudice lo ritenga indispensabile, deve provvedere d’ufficio alla acquisizione
OPPOSIZIONE EX ART.98 LF: produzione documenti e mancanza data certa = limiti e conseguenze
Il Tribunale di Napoli anticipa le Sezioni Unite affermando la mancanza di data certa quale elemento impeditivo
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 21/2014