Qualora sia già stata promossa esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l’esecutato deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; opposizione non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Affermando tali principi, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 10.01.2018 ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da uno dei due garanti – peraltro coniugi -, in relazione ad un contratto di conto corrente intestato alla società debitrice, in opposizione al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Aosta a favore della Banca.
La vicenda trae origine dal provvedimento di ingiunzione ottenuto, provvisoriamente esecutivo, da una Banca nei confronti dei garanti di una società debitrice, notificato a tutti gli ingiunti ma non opposto.
In dettaglio, la Banca provvedeva a notificare – nello specifico alla moglie – dapprima atto di precetto, ritirato dal marito della stessa, e successivamente atto di pignoramento immobiliare, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
La Banca, poi, notificava alla garante un secondo atto di precetto, seguito da atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto le retribuzioni dalla medesima percepite quale dipendente pubblica, nonché una diffida afferente al mancato rimborso del mutuo ipotecario.
Tuttavia, anche la notifica del pignoramento presso terzi si perfezionava per compiuta giacenza. Pertanto, in via successiva il G.E. adito provvedeva all’assegnazione delle somme pari ad 1/5 della retribuzione percepita dalla esecutata a favore della Banca.
La garante, dunque, proponeva appello in opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo l’inesistenza della notificazione dell’atto monitorio, rappresentando di aver avuto conoscenza della pendenza della procedura esecutiva immobiliare– nonché delle precedenti azioni giudiziali – solo a seguito della notifica del secondo atto di precetto, dell’atto di pignoramento presso terzi e della diffida ad adempiere.
In particolare, l’appellante demandava la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la conseguente rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., in ragione della nullità/inesistenza della notifica fondata sulla:
- a) falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento,
- b) sottrazione dell’avviso da imputarsi, probabilmente, al marito anch’esso garante.
Tali circostanze erano rilevabili anche in relazione all’atto di pignoramento immobiliare e comunicazioni afferenti alla procedura esecutiva.
Da parte sua, l’Istituto di credito controdeduceva evidenziando, tra l’altro, l’abnormità del mezzo di impugnazione prescelto in relazione all’atto impugnato contestando, comunque, la fondatezza dell’avversa domanda.
Il Collegio ha subito argomentato in ordine alla fondatezza di tale controdeduzione, in base al rilievo che l’appello non può costituire il mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto ingiuntivo.
La Corte ha precisato che nell’ipotesi in cui sia già stata promossa esecuzione forzata in virtù di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l’esecutato deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c..; opposizione non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (ex pluribus: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014).
Pertanto, in caso di inesistenza della notifica dell’atto monitorio il rimedio esperibile dal debitore dovrà essere quello dell’opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ove, invece, venga dedotto un vizio della notificazione diverso dall’inesistenza potrà utilizzarsi lo strumento dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. non essendo contemplata, in entrambe le ipotesi, la proponibilità del rimedio dell’appello.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando l’appellante alla spese del giudizio, oltre al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
OPPOSIZIONE D.I. TARDIVA È ESCLUSA PROPONIBILITÀ DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’ATTORE OPPONENTE
LA RICHIESTA ACCESSORIA RIMANE TRAVOLTA DAL VIZIO DI IMPROCEDIBILITÀ CHE INFICIA QUELLA PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Edoardo Di Capua | 16.03.2017 | n.1938
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: IL TERMINE È DI QUARANTA GIORNI DALLA CONOSCENZA, COMUNQUE AVUTA, DELL’INGIUNTO
NON È SUFFICIENTE L’ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo | 02.02.2018 | n.2608
OPPOSIZIONE A D.I.: LA TEMPESTIVITÀ VA ACCERTATA CON RIGUARDO ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO OPPONENTE
NON HA ALCUN RILIEVO LA DIVERSA DATA DI PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO INGIUNTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Giovanna Schipani | 16.05.2018 | n.9962
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