Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Valitutti – con l’ordinanza n. 27529 del 20.11.2017.
Nella fattispecie in esame una società creditrice notificava un decreto ingiuntivo presso l’abituale domicilio di fatto in luogo della residenza anagrafica del debitore, successivamente opposto da quest’ultimo dinanzi al Tribunale territorialmente competente.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile tale opposizione poiché tardiva.
Avverso la suindicata sentenza promuoveva appello il debitore ottenendo, tuttavia, una pronuncia di inammissibilità in virtù della regolare notifica del provvedimento monitorio effettuata presso il suo abituale domicilio di fatto in luogo della residenza anagrafica, valorizzando una missiva nella quale il legale del debitore riconosceva esplicitamente che il suo cliente aveva avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio.
Pertanto, il debitore proponeva ricorso per cassazione contestando l’erroneità della sentenza di gravame poiché contrastante con il disposto dell’art. 139 c.p.c. nonché emessa in difetto di un serio accertamento in relazione alla sua dimora abituale.
A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, sulla scorta del seguente principio di diritto consacrato nella sentenza n. 11550/2013 resa dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
La pronuncia della Corte d’appello – proseguono gli ermellini – si è, altresì, conformata al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in merito all’art. 139 c.p.c., ove più volte è stata affermata la rilevanza esclusiva del luogo dell’effettiva, abituale dimora del destinatario della notifica, accertabile con ogni mezzo di prova anche contro le stesse risultanze anagrafiche (ex coeteris Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 23/09/2004, n. 19132; Cass. 25/07/2003, n. 11562). Queste ultime, in particolare, rivestono mero valore presuntivo, e possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta dal giudice da qualsiasi fonte di convincimento, ivi compresa la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio (così Cass. 16/11/2006, n. 24422).
Nel caso di specie, è stata acclarata la conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo da parte del debitore potendosi, questa, desumere dalla missiva del legale del debitore che, a rigor logico, non poteva che riportare circostanze riferitegli dal suo stesso cliente.
Con tale motivazione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con condanna del debitore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: LA TEMPESTIVITÀ VA ACCERTATA CON RIGUARDO ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO OPPONENTE
NON HA ALCUN RILIEVO LA DIVERSA DATA DI PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO INGIUNTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Giovanna Schipani | 16.05.2018 | n.9962
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: IL RIMEDIO AVVERSO IRREGOLARE NOTIFICA È QUELLO SANCITO DA ART. 650 C.P.C.
NON È AMMISSIBILE L’APPELLO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018 |
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
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