Ove il debitore ingiunto abbia avuto la conoscenza del provvedimento monitorio quando gli sia stato notificato l’atto di citazione per la revocatoria ex art. 2901 c.c., da tale data decorrono i termini di quaranta giorni ai sensi dell’art. 650 cpc per proporre una tardiva opposizione a causa di una notifica irregolare del decreto ingiuntivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Marcello Cozzolino con la sentenza n. 581 del 24 novembre 2022.
Con la sentenza in parola è stata ritenuta inammissibile una tardiva opposizione a decreto ingiuntivo ove era stata contestata l’irregolare notificazione sul presupposto che gli ingiunti fossero residenti al medesimo indirizzo, ma non convivessero (ad esempio abitando in appartamenti distinti siti al medesimo indirizzo).
Il Tribunale ha ben precisato che la presentazione dell’istanza di visibilità del fascicolo presentata dal procuratore dell’ingiunto comporta comunque la conoscenza del provvedimento monitorio, facendo decorrere i termini per l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PROVA DELL’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE FORNITA DALL’OPPONENTE.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti | 12.05.2022 | n.15175
NON È AMMISSIBILE L’APPELLO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO.
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018 |
NON È SUFFICIENTE L’ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo | 02.02.2018 | n.2608
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