ISSN 2385-1376
Testo massima
L’istanza ex art. 186-quater c.p.c. è ammissibile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo poiché essi sono i giudizi statisticamente prevalenti tra quelli che contengono una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro; negare la possibilità di una tale ordinanza significherebbe attenuare le potenzialità applicative dell’istituto e quelle deflattive dei giudizi che lo stesso persegue.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Carleo, resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice ha dichiarato ammissibile l’istanza ex art. 186-quater c.p.c. nonostante il contrario avviso di una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito.
L’ordinanza in discorso rappresenta, come noto, una richiesta di condanna al pagamento di somme accertate e ritenute provate, e dunque una sorta di decisione anticipata potenzialmente sostitutiva della sentenza- esecutiva e provvisoria resa possibile dal risultato dell’istruzione.
Il Tribunale ha affermato che, poiché i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sono i giudizi prevalenti tra quelli che contengono una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, negare la possibilità di una tale ordinanza significherebbe attenuare le potenzialità applicative dell’istituto e quelle deflattive dei giudizi che lo stesso persegue.
Per approfondimenti sul punto si vedano i seguenti precedenti del Tribunale di Napoli che hanno ritenuto, invece, ammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter:
Testo del provvedimento
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