ISSN 2385-1376
Testo massima
A pronunciarsi sulla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, ex art.669-decies cpc, è competente il Giudice del merito, anche quando la misura, negata dallo stesso, sia stata concessa, invece, dal collegio in sede di reclamo.
L’istanza di revoca fondata su fatti sopravvenuti costituisce una nuova domanda cautelare e non impedisce che sia decisa dallo stesso giudice persona fisica che precedentemente l’aveva rigettata.
A fornire questo interessante principio è il Tribunale di Taranto, in persona del dott. Claudio Casarano, con ordinanza del 25giugno 2014, pronunciatosi sulla domanda di revoca del sequestro giudiziario di un impianto di distribuzione carburanti, disposto dal Collegio in sede di reclamo.
In punto di fatto, la controversia nasce dalla cessione in comodato gratuito di un impianto di distribuzione carburanti, da parte della società proprietaria, collegato funzionalmente al contratto di somministrazione, in virtù del quale la comodataria si obbligava a vendere in esclusiva al pubblico prodotti petroliferi della comodante.
A seguito di inadempimento, quest’ultima aveva proposto domanda di risoluzione, con contestuale istanza di sequestro dell’impianto, negata dal giudice del merito e successivamente accolta dal Collegio, in sede di reclamo.
Dopo la definizione del procedimento cautelare veniva proposta istanza di revoca della misura allo stesso Giudice del merito, il quale si è trovato ad analizzare la peculiare questione di competenza.
Tale questione, ha ritenuto il Tribunale, va risolta sulla scorta della corretta interpretazione dell’art.669-decies cpc, che, al comma primo, prevede quanto segue:
“Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e’ acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”.
Ad avviso del Giudice tarantino, l’inciso “salvo che sia stato proposto reclamo
” sta ad indicare solo che, pendendo il reclamo, anche la domanda di modifica e di revoca della misura cautelare adottata può trovare ingresso davanti al giudice superiore, e non anche che al Giudice del merito sia precluso di pronunziarsi sull’istanza di revoca e/o modifica, una volta che il reclamo sia stato definito.
Non può configurarsi neppure, in capo a quest’ultimo, un particolare obbligo di astensione od una violazione di norme costituzionali per la sua mancata previsione nel caso di specie se si considera che l’istanza di revoca, fondandosi su fatti sopravvenuti, costituisce una nuova domanda cautelare.
E se il giudice del merito può decidere sulla istanza cautelare in via generale, può anche decidere sull’istanza di revoca, che della prima infatti condivide la natura giuridica.
Nel merito, tuttavia, l’istante fondava la domanda di revoca su una questione già sollevata davanti al collegio, come “incidente di esecuzione”, e delibata da quest’ultimo, circostanza che impedisce secondo il dott. Casarano – di considerare come domanda nuova ex art. 669 decies la questione posta ad esclusivo fondamento della domanda di revoca, la quale va basata su mutamenti nelle circostanze, ovvero su fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
Sulla base di tale rilievo, dunque, il Giudice, affermata, per quanto attiene al principio qui in esame, la propria competenza, ha poi rigettato nel merito l’istanza di revoca della misura cautelare.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 374/2014