Provvedimento segnalato dal dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato).
Sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva.
Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Questi i principi espress dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 1004 del 17 gennaio 2020, resa in tema di procedimento esecutivo di espropriazione dei crediti presso terzi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: UN INTERVENTO SUCCESSIVO NON CONSENTE IL SUPERAMENTO DEL LIMITE EX ART. 546 C.P.C. (CREDITO PRECETTATO + 50%)
NON È POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI IN MISURA MAGGIORE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 11.06.2019 | n.15595
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE VA IMPUGNATA EX ART. 617 C.P.C.
SI DEVE SEMPRE PROPORRE CON RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, VENENDO IN RILIEVO ATTI AVENTI NATURA ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 02.07.2019 | n.17663
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