Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, dalla sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 1, Pres. Scaldaferri – Rel. Campese, con l’ordinanza n. 22241 del 05.09.2019.
La vicenda trae origine da un appello promosso avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal giudice di primo grado, con la quale quest’ultimo aveva ritenuto prescritto il diritto del ricorrente alla liquidazione della propria quota di una società dalla quale era stato già escluso. L’ordinanza era stata comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria e avverso la stessa era stato proposto appello dall’ex socio.
La Corte di Appello lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione eseguita a mezzo pec dalla Cancelleria. L’ex socio aveva così presentato ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi; resiste, con controricorso, la società.
Il c.d. processo sommario di cognizione è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 69/2009. L’art. 702 bis c.p.c. afferma che “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica la domanda giudiziale può essere proposta con ricorso al tribunale competente”. Il Giudice provvede con ordinanza di accoglimento e/o di rigetto della domanda. Avverso tale ordinanza può essere proposto appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
La decisione assunta dalla Cassazione con l’ordinanza in esame è di particolare importanza perché va a chiarire una questione che ha suscitato un forte dibattito in giurisprudenza sull’ individuazione del dies a quo della decorrenza del termine breve per proporre appello avverso l’ordinanza del Tribunale. La Suprema Corte, in primis, ha ribadito che il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto al fine di dotare l’ordinamento processuale di un rito accelerato che viene definito con ordinanza quale provvedimento più “succintamente motivato”, sia nel caso di accoglimento sia nel caso di rigetto.
Fatta questa premessa, in merito all’appello avverso l’ordinanza ex art. 702bis c.p.c., dal confronto tra gli artt. 325, comma 1 e 326 comma comma 1, c.p.c. e l’art. 702 quater c.p.c. si desume una sostanziale sovrapponibilità di disciplina sul termine che è di trenta giorni per entrambe le disposizioni, mentre vi è differenza in merito alla decorrenza che si ha, secondo l’art. 326, comma 1 c.p.c., dalla notificazione della sentenza, tranne che in casi specifici, mentre secondo l’art. 702 quater c.p.c. dalla “comunicazione o notificazione dell’ordinanza”.
Pertanto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre fare riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte o, se anteriore, dalla sua comunicazione di cancelleria, che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, al fine di consentire alla parte destinataria la piena conoscenza.
Sulla base di quanto disposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l’ex socio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO EX ART. 702bis CPC: è inammissibile la modifica della causa petendi
Il thema decidendum si cristallizza con l’atto introduttivo
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica | 19.04.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-ex-art-702-cpc-e-inammissibile-la-modifica-della-causa-petendi
LEASING: appello ad ordinanza di riconsegna beni immobili ex art. 702 bis cpc
L’eccezione di nullità degli atti compiuti in primo grado in epoca anteriore il disposto avvio del procedimento di mediazione
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Sterlicchio | 24.04.2018 | n.2713
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-appello-ad-ordinanza-di-riconsegna-beni-immobili-ex-art-702-bis-cpc
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno