ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l’aspecificità dell’impugnazione e, quindi, per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell’atto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione seconda, con ordinanza n.7273 pronunziata in data 27/03/2014 in materia di inammissibilità dell’appello ex articolo 348 bis cpc, introdotto dall’art.54 del decreto legge 83/12.
Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza filtro di inammissibilità ex art.348 cpc atteso che la stessa era stata pronunziata non per confermare una sentenza “giusta“, tesa a rilevare che l’appello risultasse a prima vista destituito di ogni fondamento, bensì per decidere una questione attinente propriamente al mezzo di impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello, ossia per dichiarare una inammissibilità per ragioni processuali.
In motivazione, i Giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione in considerazione del fatto, da un lato, che l’ordinanza-filtro ha carattere definitivo perché il soccombente che propone ricorso per cassazione non può far valere censure attinenti all’error in procedendo commesso dal giudice d’appello nel non dare ingresso all’impugnazione per una questione pregiudiziale attinente al processo e, dall’altro, perchè l’ordinanza di inammissibilità fondata su una questione di rito è una sentenza in senso sostanziale.
Gli ermellini hanno poi precisato che l’ordinanza di inammissibilità, qualora emanata entro il suo ambito applicativo proprio, ovverosia fuori dei casi in cui debba essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello e quando l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, non lascia spazio ad un’autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ex art.111 Cost, in considerazione del fatto che, una volta emessa l’ordinanza di inammissibilità, il ricorso può comunque essere rivolto contro il provvedimento di primo grado e ciò risulta esaustivo.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione civile ha accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello territorialmente competente.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 202/2014