La durata nel tempo e le sorti dell’ordinanza di ingiunzione di cui all’art. 186 ter c.p.c. sono strettamente legate alla pronuncia della sentenza definitiva e ciò a prescindere dalla eventuale ultrattività qualora si estingua il processo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, nella sentenza n. 24787 del 24.02.2021.
Nel caso di specie, una societa’ debitrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione contro di essa emanato.
In argomento, si specifica che secondo quanto dispone l’art. 186 ter, 3° comma, c.p.c. l’ordinanza di ingiunzione è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma c.p.c.
La conseguenza è che, ove il processo pervenga alla sua conclusione naturale, il provvedimento in esame viene sostituita ed assorbita dalla sentenza che definisce il procedimento a cognizione piena e, in particolare, nel caso di sentenza di accoglimento, quest’ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall’art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l’efficacia esecutiva che eventualmente era già dell’ordinanza.
Orbene il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si qualifica come un procedimento avente un oggetto che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, estendendosi invece anche all’accertamento, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con specifico riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto.
Così il giudice, nell’ipotesi in cui riconosca fondata – anche solo parzialmente- una eccezione di pagamento formulata dall’opponente, su cui grava l’onere probatorio con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.
E’ per tali ragioni che il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto.
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