L’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (come espressamente chiarito dall’art. 648 c.p.c.) non è impugnabile e, conformemente all’opinione assolutamente prevalente in dottrina e giurisprudenza, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Tale ordinanza non è neppure modificabile o revocabile, tenuto conto del disposto di cui all’art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. (ai sensi del quale “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate…le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”) e che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la Sentenza che pronuncia sull’opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno dello stesso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo di Capua, con l’ordinanza del 29.10.2018 che di seguito si riporta.
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 24/10/2018 nella causa iscritta al n. omissis/2017 R.G. promossa da:
TIZIO
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
BANCA
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
-I-
– rilevato che a verbale dell’udienza sopra indicata:
- la parte attrice opponente, come rappresentata dal difensore in udienza, ha dato atto di aver depositato verbale di mediazione negativo per assenza della controparte, chiedendo di valutare la portata della mancata adesione di controparte alla mediazione, anche al fine di una sua eventuale rinnovazione; ha chiesto nuovamente “la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.”; infine, ha reiterato l’istanza di concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.;
- la parte convenuta opposta, come rappresentata dal difensore in udienza, si è opposta alla richiesta di sospensione, in quanto è stata concessa con Ordinanza; ha rilevato che la parte convenuta opposta ha partecipato al primo incontro, ma non ha partecipato al secondo non avendo intravisto alcuna possibilità di risoluzione della controversia in quella sede; infine, ha chiesto a sua volta concedersi i termini ex rt. 183, 6° comma c.p.c.;
-II-
-ritenuto di non dover disporre la “rinnovazione” del procedimento di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, atteso che le conseguenze della mancata partecipazione di una parte saranno valutate in fase decisionale;
-III-
– ritenuta l’inammissibilità della predetta istanza di “sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.” proposta dalla parte attrice opponente, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso provvisoriamente esecutivo. ai sensi dell’art. 642 c.p.c.;
- coerentemente, all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. tenutasi in data 21.10.2018 la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta;
- con Ordinanza datata 27.02.2018 il sottoscritto Giudice Istruttore ha quindi concesso l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7296/2017 datato 21.07.2017 depositato in data 24.07.2017, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;
– ritenuta l’inammissibilità della predetta istanza anche a volerla interpretare come di “revoca” dell’Ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dei rilievi che seguono:
- l’Ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (come espressamente chiarito dall’art. 648 c.p.c.) non è impugnabile e, conformemente all’opinione assolutamente prevalente in dottrina e giurisprudenza, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 19 giugno 2014 n. 13942; Cass. civile, sez. VI, 16 giugno 2014 n. 13596; Cass. civile, sez. III, 26 luglio 2004, n. 14051; Cass. civile, sez. II, 20 novembre 2001, n. 14617; Cass. civile, sez. I, 13 marzo 1996, n. 2109; Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 1994, n. 11342);
- tale Ordinanza non è neppure modificabile o revocabile, tenuto conto del disposto di cui all’art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. (ai sensi del quale “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate…le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”) e che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la Sentenza che pronuncia sull’opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno dello stesso; in tal senso si è espressa la giurisprudenza prevalente, tra cui lo stesso Tribunale di Torino;
– ritenuta, infine, l’inammissibilità della predetta istanza anche a volerla interpretare come di “sospensione ex art. 649 c.p.c.” dell’Ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che l’art. 649 c.p.c. concerne unicamente quella concessa dal Tribunale a norma dell’art. 642 c.p.c., come risulta chiaramente dal dettato letterale della norma (cfr. in tal senso: Tribunale Arezzo, 07 aprile 2005 in Redazione Giuffrè 2006: “il potere di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere esercitato soltanto quando questa è stata concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. e non anche quando è stata concessa ex art. 648 c.p.c.”);
-IV-
– rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;
– ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d’ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 02 novembre 2011 in Altalex on line n. 3487 del 30.01.2012 sul sito www.altalex.com; Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07 in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1901/2009 sul sito www.ilcaso.it, in Giur. di merito – GIUFFRÈ n. 9/2009, pag. 2159 ed in Redazione Giuffrè 2009 su Juris Data on line; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007 in Giuraemilia – UTET Giuridica on line sul sito www.giuraemilia.it; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2007, n. 6, I, pag. 1682 ed in Giuraemilia – UTET Giuridica sul sito www.giuraemilia.it), tenuto conto, tra l’altro:
- del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”;
- dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria);
- della necessità di sentire i difensori delle parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.
-rilevato che il rinvio alla data sotto indicata si giustifica alla luce del Decreto del Presidente del Tribunale di Torino n. 87/2017 V.T. in data 23 novembre 2017, con cui è stata disposta la coassegnazione alla Nona Sezione Civile dei Giudici della Prima Sezione Civile per la trattazione dei fascicoli iscritti a ruolo come ricorsi ex art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 anteriormente all’entrata in funzione della Sezione Specializzata per l’Immigrazione e concessa l’espressa “autorizzazione a differire i procedimenti ordinari non a c.d. ‘rischio Legge Pinto’, per consentire la trattazione prioritaria dei procedimenti di immigrazione compatibilmente con le cause già pendenti sul ruolo”;
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile l’istanza della parte attrice opponente intesa ad ottenere la “sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.”
CONCEDE
ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c., ad entrambe le parti:
1) un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 20 dicembre 2018, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
FISSA
udienza successiva a mercoledì 15 maggio 2019 ore 09,35, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).
AUTORIZZA
le parti ritiro dei rispettivi fascicoli, invitando a ridepositarli entro la successiva udienza.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 29/10/2018
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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