ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinanza di vendita contenente dati catastali corretti, ma differenti rispetto a quelli che individuavano il bene nell’atto di pignoramento, è valida se il bene può essere comunque identificato.
Si è così pronunciato il Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, con sentenza n. 1974 del 09.06.2015, definendo un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Nel caso in esame, un debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di vendita relativa ad un immobile di sua proprietà, deducevano che fosse stata disposta l’alienazione di un bene non corrispondente a quello oggetto di pignoramento, in quanto i dati catastali identificativi risultavano discordanti. Aggiungeva altresì che la descrizione del cespite quello posto in vendita indicasse un ingresso differente, oltre che un’estensione diversa, risultando per giunta intestato ad altra ditta. In considerazione di ciò, il debitore opponente insisteva per la dichiarazione di invalidità dell’atto di vendita.
La difesa della parte opposta, al contrario, evidenziava che il CTU nominato dal Giudice dell’Esecuzione avesse individuato l’erroneità dei dati identificativi catastali, dovuti a pregressi errori negli atti di compravendita notarili delle due proprietà e che, comunque, nessun dubbio sussistesse sul fatto che “ad essere stato pignorato ed a formare poi oggetto dell’ordinanza di vendita, fosse l’immobile di proprietà del debitore esecutato, non a caso periziato nell’ambito della procedura esecutiva”.
Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione e dichiarato la validità dell’ordinanza di vendita impugnata, sulla scorta delle argomentazioni di seguito illustrate.
In applicazione del generale principio valevole per tutti gli atti negoziali, ricavabile sia dalla disciplina in tema di nullità contrattuale ex art.1418, II co. 1346 c.c., sia dalla regola fissata in materia di iscrizione di ipoteca dall’art. 2841 c.c., il provvedimento in commento ha chiarito che “l’erronea indicazione catastale del bene pignorato, quando crea incertezza sull’identità del bene, invalida l’atto e legittima quindi l’utile esperimento dell’opposizione agli atti esecutivi”, con la conseguenza che se il debitore esecutato avesse proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento a suo tempo proposto, la stessa avrebbe potuto trovare accoglimento, sempre che fosse stata pregiudicata l’identificabilità del bene e che il vizio si fosse “perpetuato nell’ordinanza di vendita”.
Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il CTU avesse provveduto a correggere l’errore e che il bene pignorato fosse stato successivamente indicato nell’ordinanza di vendita con i dati catastali corretti. In ogni caso, non risultava inficiata l’identità del bene pignorato, trattandosi semplicemente di un errore nella sua individuazione catastale.
A tali considerazioni il Tribunale è pervenuto avvalendosi della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 2841, II comma, c.c., in tema di iscrizione di ipoteca, che prevede che in caso di omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione, ad istanza e a spese della parte interessata, allorchè – come nel caso in esame – non non vi sia un problema di identificazione del bene pignorato.
In virtù del principio espresso nella sentenza in esame è, dunque, possibile rimediare al vizio iniziale contenuto nel pignoramento quando il bene sia esattamente identificato nell’ordinanza di vendita, con i dati catastali corretti, a condizione che non sia inficiata l’identità del bene pignorato e che vi sia certezza nella sua individuazione.
Testo del provvedimento
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