Alla obbligazione della Banca di fornire periodicamente la rendicontazione del rapporto mediante la trasmissione di estratti conto, fa da contraltare il diritto del correntista di pretenderne l’adempimento, non condividendosi l’assunto che vuole attribuire a tale obbligazione il carattere di una mera facoltà che costituisce il contenuto di un diritto soggettivo in quanto tale non soggetta a prescrizione.
Obbligata per legge è la Banca ai sensi dei primi due commi dell’art. 119 secondo comma t.u.b. ed il mancato esercizio del corrispondente diritto appare idoneo a determinarne la prescrizione ordinaria, discendendo dal suo mancato e prolungato esercizio la prescrizione dello stesso ai sensi dell’art. 2946 codice civile.
Questo il principio di diritto enunciato dal Tribunale di Napoli, Pres. Suriano – Rel. Mazzocca, con la sentenza n.2442, pubblicata in data 21.03.2014.
Nella fattispecie in disamina una Banca proponeva reclamo avverso un ordinanza con la quale, in accoglimento dell’istanza proposta da una società correntista, era stata ordinata alla stessa la consegna della documentazione relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa, anche con riferimento a documenti ultradecennali censurando la mancata considerazione del dettato normativo che riserva all’ultimo decennio il diritto del correntista al conseguimento della documentazione bancaria.
L’Istituto di Credito censurava in particolare sia la mancata considerazione del dettato normativo che riserva all’ultimo decennio il diritto del correntista al conseguimento della documentazione bancaria, sia le conclusioni affermate dall’estensore del provvedimento impugnato, secondo il quale la richiesta di estratti conto avrebbe un oggetto differente dalla documentazione bancaria menzionata nell’art. 119, quarto comma T.U.B., ritenendo all’opposto gli stessi rientranti a pieno titolo nella nozione di documentazione inerente a operazioni bancarie.
A rinforzare tali considerazioni la reclamante sottolineava l’efficacia di approvazione attribuita dall’art. 1832 c.c. alla mancata contestazione dell’estratto conto nei termini di legge, assumendo, quindi, che questo rappresenterebbe espressione della consumazione del diritto della parte di effettuare contestazioni in ordine alle singole operazioni poste in essere, e perciò stesso del diritto di esigere un rendiconto delle stesse.
Si costituiva la società correntista, la quale replicava alla eccezione di prescrizione ordinaria decennale sollevata dalla reclamante osservando che il dies a quo per l’inizio della prescrizione dovrebbe individuarsi nel momento di estinzione del rapporto di conto corrente, non potendo ritenersi soggette a prescrizione le singole facoltà che costituiscono il contenuto di un diritto soggettivo.
Il Collegio, richiamando la disciplina ex art. 119 TUB ha sottolineato come vi sia un’effettiva differenziazione tra la norma di cui al primo e secondo comma dell’art. 119 T.U. leggi bancarie da un lato, e quella di cui al quarto comma dall’altro, prevedendo il primo e secondo comma l’obbligo dell’Istituto di credito di provvedere alla periodica comunicazione di un prospetto contabile che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed il quarto comma, invece, il diritto del correntista a conseguire la documentazione inerente a singole operazioni eseguite relativamente all’ultimo decennio.
Ciò che il Tribunale ha provveduto a sottolineare è che alla obbligazione della Banca di fornire periodicamente la rendicontazione del rapporto mediante la trasmissione di estratti conto, fa da contraltare il diritto del correntista di pretenderne l’adempimento, non condividendo l’assunto della ricorrente che attribuiva a tale obbligazione il carattere di una mera facoltà costituente il contenuto di un diritto soggettivo, in quanto tale non soggetta a prescrizione.
Mancando, dunque, la prova dell’avvenuto esercizio di tale diritto in relazione alle varie annualità di persistenza del rapporto di conto corrente, Il Tribunale napoletano ha rilevato l’intervenuta prescrizione dello stesso in relazione agli anni ulteriori rispetto al decennio dalla proposizione del ricorso.
Alla luce di siffatti rilievi, il Collegio ha accolto il reclamo, revocato l’ordinanza e, considerata la controvertibilità della questione, disposto la compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: PRESCRITTO IL DIRITTO AD OTTENERE GLI ESTRATTI CONTO OLTRE IL DECENNIO
L’ART. 119 TUB È NORMA SPECIALE CHE PREVALE SULLA NORMA GENERALE DI CUI ALL’ART. 1713 CC
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. D. Ragozini – Rel. E. P. Alinante | 06.07.2016 |
ORDINE DI ESIBIZIONE: VIGE LIMITE DECENNALE NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA BANCA E CLIENTE
L’ART. 119 CO.4 TUB È LEX SPECIALIS RISPETTO ALLA LEX GENERALIS DI CUI ALL’ART. 1713 C.C..
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 04.07.2016 | n.8336
SI APPLICA IN VIA ANALOGICA LA PREVISIONE DELL’ART. 119 TUB
Ordinanza | Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183
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