Deve rilevarsi in punto di onere della prova che non sia possibile sopperire alla mancanza di prova ricorrendo all’art. 210 c.p.c..
L’attore — correntista ha la possibilità di chiedere prima del giudizio alla propria banca di fornire tutta la documentazione concernente il rapporto contrattuale che intercorre con la stessa ex art. 119 T.U.B, e se del caso potrebbe ottenerla, in ogni caso, con l’ingiunzione, quando dia prova della sua esistenza, cui poi potrebbe seguire il ricorso all’esecuzione forzata nella forma della consegna di cosa mobile.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo, con la sentenza n. 10399 del 16.05.2018.
La vicenda in particolare ha riguardato una correntista che ha convenuto in giudizio una Banca al fine di ottenere l’accertamento della nullità delle clausole del contratto, dell’illegittimità degli addebiti per interessi usurari ed anatocistici, per differenze di valuta, per commissioni di massimo scoperto, la richiesta di rideterminazione del saldo, la richiesta di correzione della segnalazione operata dalla banca alla Centrale Rischi.
L’istituto di credito convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza della domanda, assumendo che la gestione del conto è sempre stata conforme alle prescrizioni contrattuali e che il la sua stipula è avvenuta in osservanza della disciplina applicabile ratione temporis.
Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c, ha rinviato la causa per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che non è possibile sopperire alla mancanza di prova ricorrendo all’art. 210 c.p.c. La norma in questione richiama l’art. 118 c.p.c. quanto al presupposto di ammissibilità e quindi occorre che siano documenti indispensabili per conoscere i fatti di causa.
L’ostacolo però all’ammissibilità di siffatti documenti sta nella considerazione che se si dovesse autorizzare un uso generalizzato dell’art. 210 c.p.c., significherebbe ammettere cause di natura esplorativa.
Il Giudicante ha, altresì, sottolineato che l’attore — correntista ha la possibilità di chiedere prima del giudizio alla propria banca di fornire tutta la documentazione concernente il rapporto contrattuale che intercorre con la stessa ex art. 119 T.U.B, e se del caso potrebbe ottenerla, in ogni caso, con l’ingiunzione, quando dia prova della sua esistenza, cui poi potrebbe seguire il ricorso all’esecuzione forzata nella forma della consegna di cosa mobile.
Invero, il suddetto articolo limita l’obbligo di conservazione per la banca della documentazione relativo al contratto ai dieci anni precedenti; come a dire che per i documenti più risalenti — come nel caso in esame – sarebbe a maggior ragione esclusa la possibilità di ricorrere all’art. 210 c.p.c. in presenza di opposizione della banca.
Con riferimento al caso di specie, l’attore da un lato ha predisposto perizie giudiziali che ricostruivano il rapporto in questione e dall’altro ha inviato la richiesta ex art. 119 TUB per email alla quale la Banca ha risposto con nota del 06/09/2013 dichiarando che avrebbe provveduto all’invio della documentazione richiesta al costo forfetario di euro 300,00 ma il cliente non l’ha riscontrata.
In considerazione di ciò il cliente è stato posto nella condizione di ottenere la documentazione contabile richiesta prima dell’inizio del giudizio a condizioni economiche del tutto affrontabili.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha respinto le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE ESIBIZIONE: È NECESSARIO CHE L’ISTANTE ABBIA ATTIVATO LA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE EX ART. 119 CO.4 TUB
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC È AMMISSIBILE SOLO SE LA PARTE DIMOSTRI DI NON AVER AVUTO ADEGUATA RISPOSTA
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo | 06.11.2018 | n.2411
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE NON PRECEDUTO DALL’ISTANZA EX ART. 119 TUB
L’ATTORE DEVE DIMOSTRARE DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’AVVIO DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 27.09.2018 |
INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON È SUSCETTIBILE DI ESECUZIONE FORZATA
LA MANCATA ESIBIZIONE NON PUÒ COMPORTARE ALCUNA INVERSIONE IN ORDINE ALL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Cecilia Bernardo | 10.04.2018 | n.7364
INDEBITO – ONERE DELLA PROVA: VA NEGATO L’ORDINE DI ESIBIZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
LA RICHIESTA DI COPIE NON PUÒ IN OGNI CASO AVERE AD OGGETTO I CONTRATTI IN QUANTO GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore | 09.02.2018 | n.235
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