L’obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, viene limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, in quanto il legislatore, nel bilanciare le contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla Banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso senza alcun limite temporale ed, anzi, oltre un limite fissato dalla legge.
Va escluso, pertanto, il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia di documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all’Istituto di credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi, con l’ordinanza del 12.11.2015.
Nella fattispecie considerata, un correntista conveniva in giudizio la Banca onde ottenere la ripetizione di tutte le somme corrisposte illegittimamente a titolo di interessi anatocistici ed usurari, proponendo istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti di conto corrente dalla data di apertura del rapporto alla domanda giudiziale.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il diritto alla consegna di copia degli estratti conto bancari trovi la sua regolamentazione nella disposizione speciale fissata al quarto comma dell’articolo 119 del D. Lgs. 385/1993, che prevede il diritto del correntista ad ottenere dalla propria Banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni“.
E’ contrario a buona fede imporre alla Banca di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti, atteso che si finirebbe per obbligare l’Istituto di credito a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendolo ad una attività dispendiosa.
L’obbligo di rendiconto viene, infatti, limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, in quanto il legislatore ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla Banca l’obbligo di mantenere dati in proprio possesso senza alcun limite temporale fissato dalla legge.
Il Tribunale di Napoli, pertanto, escludendo il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia di documentazione relativa a singole operazioni poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata alla Banca, ha rigettato il ricorso condannando il cliente alla rifusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
RIPETIZIONE INDEBITO: LE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE NON POSSONO ESSERE COLMATE EX ART. 210 C.P.C.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Ordinanza Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese 04-04-2016 n.6511
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO L’INTERA SEQUENZA DI ESTRATTI CONTO
L’ORDINE DI ESIBIZIONE, EX ART. 210 C.P.C., NON PUÒ SUPPLIRE ALLE LACUNE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice Cordisco | 08.06.2016 | n.271
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