Con riferimento alla richiesta di ordine di esibizione, va ricordato che esso è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative
Tale mezzo istruttorio in materia di contratti bancari, non è ammissibile ove il richiedente non dimostri di avere inutilmente avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca di acquisizione della detta documentazione contabile ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al cliente di una banca il diritto sostanziale di chiedere e ottenere tutta la documentazione contabile inerente al rapporto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza del 27.09.2018.
La vicenda ha riguardato dei correntisti che hanno convenuto in giudizio una Banca deducendo l’illegittimità delle clausole contrattuali relative agli interessi usurari e anatocistici nonché chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre che al risarcimento dei danni.
In via istruttoria, gli attori hanno prodotto la perizia contabile di parte e hanno richiesto al Giudice adito l’acquisizione dei documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari nonché l’espletamento di CTU contabile.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la Banca ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per totale indeterminatezza e genericità e ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree per la loro infondatezza.
Il Tribunale di Roma, investito della controversia, si è soffermato sulle istanze istruttorie avanzate dagli attori.
Al riguardo, il Giudice ha richiamato il principio generale vigente in materia di ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, ed ha specificato che, qualora la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno prodotti gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto; questi ultimi, infatti, sono indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti.
Con riferimento all’ordine di esibizione ex art. 210 cpc, l’organo giudicante ha rappresentato che esso risulta ammissibile solo ove sia preceduto, in fase stragiudiziale, da un’istanza ex art. 119 TUB non evasa o evasa in modo incompleto da parte della banca. In tal senso, dunque, esso non deve essere volto a supplire il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Il Tribunale ha, altresì, sottolineato la residualità dello strumento de quo che va utilizzato solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative.
Il Giudice ha, poi, richiamato, a sostegno della propria tesi, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere conferito al giudicante, ex art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento deve essere tenuto distinto dall’onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l’esibizione, assolvere, con altro mezzo, l’onere probatorio. Conseguentemente l’ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza.
Con riferimento al caso di specie, l’organo giudicante ha ritenuto che gli attori non abbiano dimostrato di avere tempestivamente inoltrato alla banca convenuta la richiesta ex art. 119 TUB.
Inoltre, il Giudice ha osservato che, nella consulenza di parte depositata da parte attrice, l’accertamento peritale è stato svolto sulla base di documenti di cui è stata, poi, chiesta l’esibizione, circostanza che o evidenzia l’inattendibilità della perizia perché svolta su documenti non posseduti o dimostra invece l’effettivo possesso di tali documenti da parte degli attori.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande degli attori con conseguente condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO – ONERE DELLA PROVA: VA NEGATO L’ORDINE DI ESIBIZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
LA RICHIESTA DI COPIE NON PUÒ IN OGNI CASO AVERE AD OGGETTO I CONTRATTI IN QUANTO GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore | 09.02.2018 | n.235
ORDINE ESIBIZIONE: INACCOGLIBILE IN MANCANZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB A BANCA
L’ART. 210 C.P.C. NECESSITA CHE IL CLIENTE PROVI DI AVER FATTO CIÒ CHE ERA IN SUO POTERE PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Manuela Massino | 29.11.2017 | n.5799
INDEBITO: È ONERE DEL CLIENTE PROCURARSI LA DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEL GIUDIZIO
ORDINE DI ESIBIZIONE INAMMISSIBILE IN MANCANZA DI PREVENTIVO ESPERIMENTO DEGLI ULTERIORI RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Foggia, Dott.ssa Rosamaria Ragosta | 15.06.2017 | n.7214
ORDINE DI ESIBIZIONE: È INDISPENSABILE LA PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 T.U.B, ANTE CAUSAM
IRRILEVANTE IL PROCEDIMENTO MONITORIO PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PROPOSTA IN CORSO DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Dott.ssa Silvia Capitano | 13.03.2017 | n.456
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