ISSN 2385-1376
Testo massima
Non sussiste interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. relativamente all’azione di nullità di clausole contrattuali di un rapporto di conto corrente, nel caso in cui sia intervenuta nuova disposizione pattizia a sostituzione della precedente, con la conseguenza che le clausole in odore di nullità risultano superate dalla rinnovazione del contratto.
La prova del contratto e degli estratti conto non può darsi ex art. 210 c.p.c., dovendo il correntista – attore necessariamente conseguirla prima del giudizio, pena l’ammettere cause a carattere esplorativo.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, con ordinanza depositata in data 16.04.2015.
Nel caso in esame, il correntista, sull’assunto d’aver stipulato con la Banca un nuovo contratto di conto corrente che espressamente sostituiva il precedente, fornendone nuovo e completo regolamento negoziale, articolava domanda di nullità allo scopo di accertare il saldo del conto medesimo, previa eliminazione degli addebiti operati dall’Istituto di Credito in forza di clausole contrattuali asseritamente nulle (interessi convenzionali la cui previsione manca della forma scritta o dall’oggetto indeterminabile e quindi sanzionabili ex art. 117 del T.U.B.; commissioni di massimo scoperto; valute e spese non concordate per iscritto; capitalizzazione trimestrale in dispregio dell’art. 1283 c.c.).
Il Tribunale adito, nel disporre il rigetto dell’istanza di prova ex art. 210 c.p.c., ha preliminarmente individuato i presupposti di ammissibilità dell’azione, in tal modo strutturata, articolata dal cliente, affermando che “l’azione di nullità di clausole contrattuali di un rapporto di conto corrente è ammissibile a meno che sia da escludere la ricorrenza in concreto di un interesse ex art. 100 cp.c.”, e precisando al contempo che, “di norma, deve ritenersi che ricorra un interesse ad agire in tema di azione di nullità contrattuali, pur quando non sia accompagnata da quella di ripetizione di somme”.
In fattispecie come quelle in esame, il Giudice ha comunque ritenuto di escludere la sussistenza dell’interesse ad agire del correntista, “trattandosi di un rapporto in corso ed essendo intervenuto un nuovo contratto che regola il rapporto banca – cliente”, evidenziando altresì che “le clausole in odore di nullità risultano superate dalla rinnovazione del contratto e dalla conseguente riconduzione del rapporto a liceità”.
L’ulteriore principio ribadito energicamente dal Tribunale di Taranto con il provvedimento in esame, afferisce al piano probatorio. Il Giudice ha infatti statuito che “la prova del contratto e degli estratti conto non può darsi ex art. 210, dovendo il correntista – attore necessariamente conseguirla prima del giudizio, pena l’ammettere cause a carattere esplorativo”. Nel caso de quo, invero, l’attore, non disponendo della copia dei precedenti contratti, oltre che degli estratti conto che coprissero l’intera durata del rapporto, chiedeva al Giudice di ordinarne, ex art. 210 c.p.c., l’esibizione alla banca.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che “se si dovesse autorizzare un uso generalizzato dell’art. 210 c.p.c., significherebbe ammettere cause di natura esplorativa”, senza contare la circostanza che “l’attore – correntista ha la possibilità di chiedere prima del giudizio alla propria banca di fornire tutta la documentazione concernente il rapporto contrattuale, potendo, se del caso, ottenerla con l’ingiunzione, quando dia prova della sua esistenza, cui poi potrebbe seguire il ricorso all’esecuzione forzata nella forma della consegna di cosa mobile”.
Da ultimo, il rilievo in forza del quale “l’onere di allegare tutti gli estratti conto, se vale per la Banca quando agisce per l’adempimento ex art. 2697, comma I, c.c., deve valere anche per il correntista quando, agendo con azione di nullità, vuole rimettere in discussione l’intero rapporto”.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato la richiesta di prova ex art. 210 c.p.c., con formulazione alle parti di proposta conciliativa e fissazione di udienza.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 204/2015