Segnalata dall’Avv. Aldo Corvino del Foro di Napoli
Il diritto del cliente ad ottenere i documenti relativi ad operazioni di conto corrente effettuate oltre il decennio inizia a prescriversi dal momento in cui è decorso il termine entro il quale la banca avrebbe dovuto inviare l’estratto conto ma non ha adempiuto a tale onere.
Tale limitazione si applica anche ai rapporti sorti ante 1993.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, Pres. Diego Ragozini – Rel. Ettore Pastore Alinante, nell’ordinanza del 6/07/2016.
Nel caso di specie con provvedimento cautelare, il giudice monocratico ordinava alla banca di consegnare alla società correntista gli estratti conto relativi ad alcuni rapporti di conto corrente e conto anticipo intrattenuti tra le parti.
La banca, contro tale provvedimento, proponeva reclamo ritenendo non sussistere il diritto del correntista ad ottenere gli estratti conto essendo trascorsi più di 10 anni dalla cessazione del rapporto a cui si riferiva l’estratto conto periodico.
La società a sua difesa, rilevava che i contratti oggetto del giudizio fossero stati conclusi prima dell’entrata in vigore della norma che regola tale disciplina e che pertanto non dovesse ritenersi applicabile l’art. 119 TUB, ma le norme previgenti in materia.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il diritto alla consegna di copia degli estratti conto bancari trovi la sua regolamentazione nell’art.119 del TUB, che prevede il diritto del correntista ad ottenere dalla propria banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Alla luce di tale percorso espositivo il Giudice ha revocato l’ordinanza, compensando le spese dell’intero procedimento cautelare.
Per ulteriori approfondimenti si veda:
ORDINE DI ESIBIZIONE: inammissibile se ha ad oggetto documenti relativi ad operazioni precedenti all’ultimo decennio
E’ CONTRARIO A BUONA FEDE L’OBBLIGO DI MANTENERE I DATI SENZA LIMITI TEMPORALI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 12.11.2015 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno