Nei rapporti banca – cliente, il diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto è sottoposto al limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione.
Inoltre, esiste una norma specifica in materia, ossia l’art.119 co. 4 Tub, la quale rappresenta una lex specialis rispetto alla lex generalis antecedente costituita dall’art. 1713 c.c. (sugli obblighi del mandatario) peraltro entrata in vigore molto successivamente ad essa, e quindi vi deroga.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, con la sentenza del 4 luglio 2016.
Nel caso di specie, il Tribunale partenopeo, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da una banca avverso un’ordinanza del giudice monocratico con la quale era stato alla stessa ordinato di consegnare alla società correntista gli estratti conto ordinari e scalari del conto corrente tra le parti intercorso, nonché quelli del conto corrente ancora in essere, con condanna della banca a pagare la somma di euro 300 per ogni giorno di ritardo nell’eseguire il provvedimento.
La banca ha convenuto, quindi, in giudizio la società, chiedendo di dichiarare l’inesistenza del diritto di ricevere copia degli estratti conto, “soprattutto di quelli relativi ai periodi anteriori all’agosto del 2003”, revocando l’ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo, e condannando la società a restituire le somme che la banca fosse costretta a pagare in forza della stessa ordinanza; subordinatamente, dichiarare prescritto il diritto della società a ricevere copia degli estratti conto relativi ai periodi antecedenti all’agosto 2003, sempre revocando l’ordinanza cautelare e condannando la società a restituite le somme incassate in forza del provvedimento cautelare; ancor più subordinatamente, dichiarare che la banca attrice ha adempiuto all’ordinanza cautelare, senza nessun ritardo da addebitarle, condannando la società convenuta a restituire le somme che la banca fosse stata costretta a pagare, con vittoria delle spese di lite.
La società si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, e nel corso della istruttoria il giudice revocava l’ordinanza cautelare.
A sostegno delle proprie ragioni, la banca attrice ha dedotto che al caso in esame si applica l’art. 119 co. 4 Tub, in base al quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, per cui la società non ha diritto a vedersi consegnare gli estratti conto relativi a periodi antecedenti di più di 10 anni, ossia tutti quelli oggetto della ordinanza cautelare.
Secondo la società convenuta, invece, poiché ai sensi dell’art. 1856 co. 1 c.c. “La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ai rapporti tra banca e cliente si applica l’art. 1713 co. 1 c.c.” II mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Il Tribunale adito ha ritenuto preferibile la tesi di parte attrice, rifacendosi a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 22183/2015: “con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca – cliente) il limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato articolo 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la “documentazione inerente a singole operazioni” bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni:
a) il trattarsi di operazioni specifiche;
b) l’essere state poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Inoltre, esiste una norma specifica, in materia di rapporti tra banca e cliente, ossia l’art.119 co. 4 Tub, la quale rappresenta evidentemente una lex specialis rispetto alla lex generalis antecedente costituita dall’art. 1713 c.c., peraltro entrata in vigore molto successivamente ad essa, e quindi vi deroga.
Per quanto concerne l’applicazione analogica che la Cassazione fa dell’art.119 co. 4 Tub, estendendola agli estratti conto, essa appare legittima: infatti, gli estratti conto hanno ad oggetto le singole operazioni effettuate sul conto in un determinato periodo, anche se le riportano tutte (quelle di un periodo, ovviamente).
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha accolto la domanda principale di parte attrice, e dichiarato che la società non ha diritto di ricevere dalla banca i documenti di cui all’ordinanza cautelare, che va quindi revocata in toto, condannando la società convenuta a restituire alla banca attrice quanto incassato in forza dell’ordinanza stessa.
Per ulteriori approfondimenti si veda:
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DA CHI POSSIEDE IL DOCUMENTO
VA ESERCITATO QUANDO NON SI PUÒ ASSOLVERE L’ONERE PROBATORIO CON ALTRO MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Francesco Mannino | 04.04.2016 |
ORDINE ESIBIZIONE – MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rossella Di Todaro 04-02-2015 n.390
ORDINE ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE IL CLIENTE NON SI È PRIMA ATTIVATO STRAGIUDIZIALMENTE PER ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE UFFICIOSO E RESIDUALE
Sentenza Tribunale di Oristano, dott.ssa Enrica Marson 04-12-2014
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