LA MASSIMA
La forma scritta è richiesta per la validità del cd contratto-quadro col quale l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma (art.23 del TUF e 30 Reg. Consob).
Non vi è annullamento non essendo configurabile un conflitto d’interessi dell’intermediario per il solo fatto di essersi posto in contropartita diretta del cliente ed inoltre il cliente non a fornito idonee prove di una qualche ulteriore situazione di conflitto d’interessi;
la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi d’investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come agevolmente si evince già dalle definizioni contenute nell’art.1 del TUF.
IL CASO
la sig.ra VIOLA ha ottenuto decreto ingiuntivo in danno alla BANCA UNO SPA di Euro 26.333,07 relativamente a quanto da lei investito in obbligazioni della SOCIETÀ ROSSO, poi divenuta insolvente, senza che la banca per il cui tramite l’investimento era stato effettuato avesse rispettato una molteplicità di disposizioni previste dalla normativa di settore, ivi compresa quella riguardante la forma richiesta per la validità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti dal cliente.
Avverso tale provvedimento la BANCA UNO SPA propose opposizione a decreto ingiuntivo che fu rigettata dal Tribunale e successivamente accolta a seguito di gravame dalla Corte d’Appello di Bari, con sentenza resa pubblica il 23 novembre 2009.
La Corte ha motivato l’accoglimento del gravame ritenendo che il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità, era riferibile al solo contratto col quale il cliente e l’intermediario avevano disciplinato le prestazioni dei servizi d’investimento (cd contratto-quadro), mentre analogo requisito non era prescritto anche per i singoli ordini di acquisto, impartiti dal cliente in esecuzione del servizio di negoziazione prestato dalla banca in base al predetto contratto-quadro.
Ed ancora: La Corte faceva presente che le violazioni della “normativa di settore” della BANCA UNO SPA, per avere quest’ultima prestato il servizio d’investimento senza assumere, né fornire le indispensabili informazioni preventive, né dando prova adeguata del conflitto d’interessi in cui la banca si sarebbe trovata eseguendo gli ordini di acquisto impartiti dalla sig.ra VIOLA non avrebbero, comunque, potuto comportare la nullità dei contratti intercorsi tra le parti ed, inoltre, l’attrice non aveva tempestivamente proposto alcuna domanda di risoluzione dei contratti scaturiti da tali ordini.
Avverso tale decisione la sig.ra VIOLA ha proposto ricorso, articolato in sei motivi.
La BANCA UNO SPA ha resistito con controricorso e successiva memoria.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla cliente della Banca ed ha compensa tra le parti le spese del solo giudizio di legittimità.
Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto che i requisiti formali prescritti dalla normativa primaria e secondaria per la stipulazione dei contratti d’investimento era applicabile anche ai singoli ordini impartiti dal cliente all’intermediario dopo che tra dette parti sia stato stipulato (in forma scritta) il contratto (cd contratto-quadro) destinato a disciplinare la prestazione del servizio di negoziazione.
La Corte di Appello invece aveva sostenuto:
che la forma scritta è richiesta per la validità del cd contratto-quadro col quale l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma;
che non vi è nullità per la violazione degli obblighi informativi attivi e passivi a carico dell’intermediario, né vi è la prova dell’esistenza del conflitto di interesse al momento dell’esecuzione dei detti ordini;
che non vi è annullamento non essendo configurabile un conflitto d’interessi dell’intermediario per il solo fatto di essersi posto in contropartita diretta del cliente ed inoltre il cliente non a fornito idonee prove di una qualche ulteriore situazione di conflitto d’interessi;
La Corte di Cassazione ha statuito:
che l’’art.30, comma 1, regolamento Consob, disciplinando gli obblighi comportamentali gravanti sugli intermediari autorizzati, chiarisce che costoro non possono prestare i propri servizi se non “sulla base di un apposito contratto scritto” , quindi, il requisito della forma scritta riguarda il cd contratto-quadro e non anche il modo di formulazione degli ordini medesimi;
che la modalità di tali ordini ed istruzioni, viceversa, è previsto sia indicata nel medesimo contratto-quadro (art.30, cit., comma 2, lett. c), e quindi, lungi dall’essere soggetta ad una qualche forma legalmente predeterminata, è rimessa alla libera determinazione negoziale delle parti;
che relativamente alla domanda proposta dalla ricorrente la quale ritiene che dagli atti del processo non risulterebbe l’indispensabile redazione per iscritto del contratto-quadro in base al quale sono stati eseguiti gli acquisti di strumenti finanziari dei quali si discute, essendo stato prodotto in causa un documento firmato solo da lei e non anche dalla controparte, non è possibile esaminarla, in quanto la proposta eccezione di nullità era fondata unicamente sul difetto di requisiti formali dei singoli ordini di acquisto, oltre che su asserite violazioni di obblighi di comportamento gravanti sull’intermediario, o quanto meno non risulta che essa sia stata prospettata per fondarvi un’esplicita eccezione di nullità, indispensabile quando si tratti di un’ipotesi di nullità relativa, quale è quella prevista dal citato art.23 del TUF;
che non vi è nullità dei singoli ordini per la violazione degli obblighi informativi attivi e passivi (sia sufficiente rinviare, in proposito, ai principi enunciati dalle sezioni unite di questa corte nella sentenza n. 26725 del 2007), né tanto meno si riflette sulla forma necessaria dei questi.
Lo stesso dicasi per la circostanza (del cui accertamento peraltro non v’è traccia nella sentenza impugnata) che gli acquisti, secondo la ricorrente, sarebbero stati eseguiti al di fuori del mercato regolamentato e per la lamentata situazione di conflitto d’interessi in cui l’intermediario avrebbe operato; situazione, quest’ultima, che la corte d’appello esclude comunque sia stata provata.
che non vi è annullamento non essendo configurabile un conflitto d’interessi dell’intermediario per il solo fatto di essersi posto in contropartita diretta del cliente ed inoltre il cliente non a fornito idonee prove di una qualche ulteriore situazione di conflitto d’interessi;
che la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi d’investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come agevolmente si evince già dalle definizioni contenute nell’art.1 del TUF. Essa perciò naturalmente rientra tra le modalità con le quali l’intermediario può dar corso ad un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari impartitogli dal cliente, e tanto basta ad escludere che l’esecuzione di un siffatto ordine in conto proprio da parte dell’intermediario configuri, di per sé sola, un’ipotesi di annullabilità dell’atto in forza degli artt.1394 o 1395 cc.
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