Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma T.U.B. può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.
La documentazione relativa agli estratti conto non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Questi i principii affermati dalla Corte di Cassazione, I Sez., Pres. De Chiara – Rel. Di Marzio nella sentenza n. 24641 del 13.09.2021.
Nella specie, un cliente correntista conveniva in giudizio la banca perché venisse dichiarata la asserita nullità degli interessi passivi, senza produrre gli estratti e senza aver domandato la consegna preventiva alla Banca, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119 citato; nel corso del giudizio ha chiesto l’esibizione, ex articolo 210 c.p.c.,
Il Tribunale emise l’ordine di esibizione disponendo la consulenza tecnica ed all’esito giudicò affetto da nullità parziale il contratto di conto corrente, condannando la banca alla restituzione di € 149.451,27, sulla base dell’accertata illegittima applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.
La decisione è stata appellata vittoriosamente dalla banca,
-) che non poteva tenersi conto dei risultati contabili acquisiti tramite la consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla domanda di ripetizione di indebito azionata dalla SOCIETA’ CLIENTE in quanto le conclusioni del consulente tecnico si erano formate sulla base di documentazione bancaria, relativa al conto corrente, non acquisita legittimamente e tempestivamente al processo, tramite la sua produzione ed allegazione da parte dell’attore, a ciò onerato, nei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, ma invece prodotta direttamente all’ausiliare nel corso delle operazioni peritali;
-) che onerato dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito, sulla base della domanda di ripetizione dell’indebito, era, invece, il titolare del conto corrente, che aveva l’onere di documentare l’andamento del conto medesimo attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto, che evidenziassero le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
-) che, inoltre, l’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. relativo alla documentazione bancaria doveva ritenersi inammissibile, avendo ad oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, ovvero che la parte avrebbe potuto o dovuto acquisire;
-) che la consulenza tecnica non poteva svolgere funzioni esplorative ovvero suppletive degli oneri della prova incombenti sulle parti del processo;
Tale decisone è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del cliente ove la suprema corte ha confermato la decisione appellata secondo il principale indirizzo giurisprudenziale in materia, l’art. 119, quarto comma, Tub, pone una disposizione di natura sostanziale, diretta a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente.
Pertanto, il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio ha dunque natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale, e non strumentale, con la conseguenza che per il suo riconoscimento non rileva l’utilizzo che il cliente intende fare della documentazione: ciò, però, non esclude che, di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un’azione del cliente, o chi per lui, contro la banca.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 119 la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente e ai sensi del quarto comma il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.
Ora, l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell’art. 119, si risolve in un’azione di adempimento, ma un’azione di adempimento introdotta quando l’obbligazione non è ancora attuale, non ha senso, con riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire, ex art. 101 c.p.c., che consiste nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice
Orbene, l’orientamento prevalente dei collegi territoriali dell’ABF, afferma che il ricorso ad esso rivolti diretto alla consegna degli estratti conto, devono consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell’omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta.
Così, il correntista potrà chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto.
Quanto, poi, all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di, e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione dell’art, 2697 c.c. e del principio del contraddittorio.
Per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, compensando le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: la documentazione richiesta non può essere ultradecennale
Confermata la lettura “restrittiva” della norma
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021 |
OBBLIGO DI CONSEGNA EX ART.210 CPC: l’inottemperanza della Banca non ha valore probatorio
Inconfigurabile il vincolo di conservazione ultradecennale
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Annalisa Boido | 16.01.2021 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno