ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.
Interessante sentenza è quella n. 4128 emessa in data 17 settembre 2014 dal Tribunale di Bari, Sezione Stralcio di Rutigliano avente ad oggetto il contenzioso tra una banca, il correntista e i suoi fideiussori in materia di azione di rendiconto, accertamento dell’invalidità parziale dei contratti stipulati e rideterminazione delle rispettive partite debitorie e creditorie.
Il Tribunale ha risolto in senso favorevole all’istituto di credito le questioni relative all’onere della prova e al mancato esercizio della facoltà prevista dall’art. 119 T.U.B., sottolineando che, sin dalla costituzione in giudizio, gli attori non si sono preoccupati di produrre agli atti i documenti in forza dei quali sarebbero sorte le obbligazioni dedotte in citazione.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, non basta sostenere di non aver ricevuto copia dei documenti al momento della sottoscrizione e, nonostante ne avessero gli attori fatta richiesta, di non aver ricevuto dalla banca alcuna risposta, né tanto meno ritiene ci si possa affidare al potere del giudice di acquisizione della documentazione necessaria al processo mediante ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c..
Il Tribunale ha osservato sul punto che “la sollecitazione fatta dalla parte al giudice affinché eserciti il potere di disporre d’ufficio l’acquisizione di atti della controparte o di terzi non è sostitutiva dell’onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può quindi pretendere di ricercare mediante l’attività del giudice stesso; ciò in quanto il potere conferito al giudice di merito ex art. 210 c.p.c. deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull’onere della prova, sicché non può considerarsi in funzione sostitutiva di esso“.
E’ principio ormai consolidato in giurisprudenza che l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere affatto ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la stessa documentazione (cfr. Cass. n. 149/2003; Cass. n. 17948/2006)
Il giudice fa riferimento all’art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993 che prevede che nei contratti di durata, periodicamente e almeno una volta all’anno, il cliente della banca deve ricevere per iscritto una comunicazione completa e chiara dello svolgimento del rapporto; in ogni caso lo stesso ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione afferente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Dal materiale probatorio offerto dalla banca, il giudice ha desunto che non vi sono clausole contrattuali nulle, né gli attori hanno promosso rituali azioni tendenti alla dimostrazione dell’abusivo riempimento dei fogli che assumono aver sottoscritto con testi parzialmente diversi.
Ha poi osservato il Tribunale che anche a voler ritenere che la banca non abbia provveduto ad inviare alla correntista gli estratti conto periodici, gli attori non hanno affatto contestato le singole annotazioni contabili ivi riportate nemmeno dopo la produzione di copia di essi effettuata dalla convenuta nel giudizio de quo.
Da ciò discende che gli estratti conto si intendono approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e, quindi, anche con riferimento al calcolo degli interessi, ex art. 1832 c.c.
Il giudice ha pertanto rigettato le richieste attrici e accolto, invece, la domanda riconvenzionale azionata dalla banca convenuta per il pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Testo del provvedimento
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