Sebbene il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 119 TUB, può essere esercitato anche in corso di causa, senza necessità di una preventiva richiesta in via stragiudiziale, tuttavia l’accoglibilità di una istanza ex art. 210 c.p.c. deve essere subordinata alla prova da parte del richiedente di aver fatto ciò che era in suo potere per ottenere la documentazione di cui chiede l’esibizione allorché non può non tenersi conto che il correntista riceve periodicamente gli estratti conto; pertanto, in mancanza di preventiva richiesta ex art. 119 TUB alla Banca, non può ritenersi accoglibile né l’istanza ex art. 119 TUB formulata in sede di atto di citazione né l’istanza di esibizione, avente peraltro ad oggetto l’intero universo documentale necessario per sostenere da un punto di vista probatorio le domande formulate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Manuela Massino con la sentenza n.5799 del 29.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una correntista conveniva in giudizio una Banca e lamentando l’applicazione di interessi ultralegali al contratto di conto corrente accesso con l’Istituto di credito, nonché commissioni di massimo non pattuite, chiedeva la ripetizione di quanto illegittimamente percepito dalla creditrice e la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo, in via preliminare, la violazione dell’onere probatorio, evidenziando la totale assenza di prove documentali e deducendo l’inammissibilità della domanda di restituzione degli asseriti addebiti in quanto formulata senza precisazione della chiusura o meno del conto.
Il Tribunale ha ritenuto non accoglibile l’ordine di esibizione formulato dalla correntista, ed avente ad oggetto il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto contestato, spiegando che la medesima avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire tale documentazione ex art. 119 TUB.
In particolare il Tribunale ha osservato che sebbene il potere del correntista di chiedere alla Banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 119 TUB, può essere esercitato anche in corso di causa, senza necessità di una preventiva richiesta in via stragiudiziale, tuttavia l’accoglibilità di una istanza ex art. 210 c.p.c. deve essere subordinata alla prova da parte del richiedente di aver fatto ciò che era in suo potere per ottenere la documentazione di cui chiede l’esibizione, così come richiesto ex art. 2697 c.c. allorché non può non tenersi conto che il correntista riceve periodicamente gli estratti conto; pertanto, in mancanza di preventiva richiesta ex art. 119 TUB alla Banca, non può ritenersi accoglibile né l’istanza ex art. 119 TUB formulata in sede di atto di citazione né l’istanza di esibizione, avente peraltro ad oggetto l’intero universo documentale necessario per sostenere da un punto di vista probatorio le domande formulate.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigetta la domanda formulata dalla correntista condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DA CHI POSSIEDE IL DOCUMENTO
VA ESERCITATO QUANDO NON SI PUÒ ASSOLVERE L’ONERE PROBATORIO CON ALTRO MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Francesco Mannino | 04.04.2016 |
ORDINE DI ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE IL DOCUMENTO È INDISPENSABILE AI FINI DECISORI
POSSIBILE SOLO CON ESCLUSIVO RIGUARDO AI CASI IN CUI LA PROVA NON POSSA ESSERE FORNITA CON ALCUN ALTRO MEZZO.
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 14.12.2016 | n.1139
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