Provvedimento segnalato dall’ Avv. Fabrizio Ferri del foro di Parma
L’istanza formulata ex art. 210 c.p.c., non può essere accolta con riferimento agli estratti conto mai richiesti in precedenza dal correntista, che pure ne aveva titolo e diritto, in quanto tale comportamento integra un’ipotesi di inerzia non colmabile dal successivo provvedimento del giudice.
In relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, né può pretendersi che a tale carenza probatoria possa sopperire il CTU nell’ambito del proprio incarico, non trattandosi di documenti “necessari per lo svolgimento dell’incarico” bensì di documenti comprovanti il diritto fatto valere, costituivi appunto del “substrato di fatto” su cui avrebbe operato il CTU, e come tali sottoposti alla rigida regola dell’onere probatorio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Dott. Pietro Balduzzi con la sentenza n. 1308 del 22.09.2016.
Una società correntista conveniva in giudizio una Banca, e sui presupposti dell’applicazioni di interessi anatocistici, illegittime commissioni di massimo scoperto, chiedeva la rideterminare del dare-avere e pertanto la restituzione delle somme illegittimamente percepite dall’Istituto creditizio.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle doglianze attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per difetto dell’edictio actionis.
Il Giudice, ritenendo superabili tutte le questioni preliminari, e comunque in ossequio al principio della ragione più liquida ha rigettato, nel merito, tutte le domande formulate dall’attrice, osservando come la società correntista non ha richiesto alla Banca l’invio degli estratti conto, sebbene costituisce onere del correntista richiedere alla Banca l’invio della documentazione e quindi degli estratti conto, ai fini dell’esercizio della propria attività difensiva.
In particolare, il Tribunale, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’istanza formulata ex art. 210 c.p.c., non può essere accolta con riferimento agli estratti conto mai richiesti in precedenza dal correntista, che pure ne aveva titolo e diritto, in quanto tale comportamento integra un’ipotesi di inerzia non colmabile dal successivo provvedimento del giudice; pertanto, tale carenza probatoria possa sopperire il CTU nell’ambito del proprio incarico, non trattandosi di documenti “necessari per lo svolgimento dell’incarico” bensì di documenti comprovanti il diritto fatto valere, costituivi appunto del “substrato di fatto” su cui avrebbe operato il CTU, e come tali sottoposti alla rigida regola dell’onere probatorio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande formulate dalla società correntista, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicai in rivista.
RIPETIZIONE INDEBITO: RIGETTATO ORDINE DI ESIBIZIONE E REVOCATA CTU CONTABILE
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO ED I CONTRATTI E NON PUÒ ACQUISIRLI EX ART. 210 CPC
Ordinanza | Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipala | 10.03.2015 |
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile | 09.03.2016 | n.152
ORDINE ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB È STATA FORMULATA ANTE CAUSAM
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC NON È STRUMENTO TESO AD ELUDERE GLI ONERI PROBATORI
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott. Claudia Dal Martello | 28.01.2016 | n.160
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