ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del corretto esperimento dell’azione di ripetizione di indebito, la produzione del contratto è necessaria per verificarne la stipulazione, la disciplina legislativa applicabile e per accertare e valutare le condizioni del rapporto bancario. Soltanto la produzione dell’intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e quindi di verificare le pattuizioni sottostanti e la concreta applicazione di interessi e spese.
L’istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. è astrattamente ammissibile nel caso in cui la parte abbia diligentemente assolto l’onere probatorio su di essa gravante, tramite l’acquisizione stragiudiziale della documentazione necessaria ex art. 119 TUB.
L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Oristano, dott.ssa Enrica Marson con sentenza depositata in data 04/12/2014.
Nel caso in esame, il correntista ed i suoi fideiussori, convenivano in giudizio la Banca, al fine di ottenere pronuncia di risoluzione degli intercorsi contratti di conto corrente, con condanna dell’istituto di credito al risarcimento del danno. Gli attori deducevano la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la capitalizzazione degli interessi debitori, insistendo per il ricalcolo del dovuto in applicazione del tasso legale, previa espunzione della commissione di massimo scoperto.
Parte attrice provvedeva a depositare soltanto alcuni fogli contabili e chiedeva, ex art. 210 c.p.c., l’emanazione dell’ordine giudiziale di esibizione, al fine di ottenere dalla Banca i contratti e gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, sul presupposto che non avrebbe potuto assolvere agli oneri probatori, in quanto pur avendo avanzato richiesta ex art. 119 TUB, non era riuscita ad ottenere la necessaria documentazione.
Si costituiva la Banca, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’azione, concludendo nel merito per l’integrale rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale adito, nel motivare il rigetto dell’istanza di prova ex art. 210 c.p.c., poiché avente natura meramente esplorativa, ha ribadito i presupposti di ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito ed ha precisato che in assenza del contratto e/o delle pattuizioni contrattuali di cui si assume la nullità, non è possibile verificare, seppure indiziariamente, la fondatezza della domanda attorea.
Invero, il Giudice, aderendo ad una giurisprudenza ormai maggioritaria, ha ribadito che nelle azioni di accertamento e di restituzione di indebito, gravi sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mediante puntuale allegazione del contratto sottoscritto e dell’intera sequenza degli estratti conto.
In altri termini, se l’attore/correntista non assolve al prescritto onere probatorio e non dimostra di aver richiesto in tempo utile la documentazione alla banca ex art 119, IV comma, TUB, non potrà richiedere l’esibizione della predetta documentazione ex art 210 c.p.c..
Il Tribunale ha confermato il consolidato principio secondo cui l’ordine di esibizione non può essere concesso nei casi in cui l’interessato avrebbe potuto, di sua iniziativa, acquisire copia della documentazione in via stragiudiziale.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato la richiesta di prova ex art. 210 c.p.c., in quanto la stessa avrebbe avuto una chiara finalità esplorativa ed ha rigettato la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista.
ORDINE ESIBIZIONE MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordine-esibizione-mancata-richiesta-alla-banca-ex-art-119-tub.html
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
NO ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE SE L’ISTANTE PUÒ DI PROPRIA INIZIATIVA ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordine-esibizione-ex-art-210-c-p-c-potere-discrezionale-del-giudice.html
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-grava-sul-cliente-attore-l-onere-di-produrre-i-contratti-di-conto-corrente.html
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC DINIEGO DISCONOSCIMENTO GENERICO
LA PARTE HA L’ONERE DI PROVARE ED ALLEGARE QUANTO ASSUME VIOLATO
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordine-esibizione-ex-art-210-cpc-diniego-disconoscimento-generico.html
Testo del provvedimento
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