ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Valeria Rebizzani di Modena
L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere accolto solo in caso di provato inadempimento della Banca della richiesta avanzata dal correntista ante causam ai sensi dell’art. 119 TUB.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Modena, sez. Prima civile, dott. Cividali del 25 febbraio 2016, n. 429.
Nel caso in esame, il correntista conveniva in giudizio la Banca per ottenere la restituzione di importi indebitamente corrisposti nel corso di vari rapporti intrattenuti con la stessa, in relazione ad un contratto di conto corrente con apertura di credito, asserendo che la Banca aveva applicato interessi, commissioni e spese non dovute o vietate per legge.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata.
Nella fattispecie in esame, ancora una volta, il principio per cui “l’onere della prova grava su parte attrice“, ha determinato l’esito del giudizio. Il giudice a quo ha, infatti, respinto integralmente le richieste avanzate dal correntista contro la Banca.
Estremamente interessante è la motivazione del Tribunale, nella parte in cui respinge l’ordine di esibizione degli estratti conto avanzata dal correntista ex art. 210 c.p.c., atteso che detto ordine può essere accolto solo in caso di provato inadempimento, da parte della Banca, della richiesta avanzata ante causam ai sensi dell’art. 119 TUB.
Orbene, l’adempimento, da parte della Banca, della richiesta avanzata ex art. 119 TUB, è stato ritenuto dal giudice pienamente dimostrato dalle stesse affermazioni contenute nella perizia di parte attrice, nella quale in cui testualmente si affermava che le indagini contabili erano state compiute sulla base degli estratti conto bancari relativi al conto corrente.
E’ quindi evidente che la stessa parte attrice aveva riconosciuto di aver ottenuto ante causam la documentazione richiesta ex art. 119 TUB e non vi era quindi in questa sede spazio per farsi luogo all’ordine di esibizione della stessa documentazione ex art. 210 c.p.c..
Per tali principi, il Tribunale ha rigettato tutte le domande e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione di alcuni dei tanti precedenti pubblicati in rivista:
ORDINE ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB È STATA FORMULATA ANTE CAUSAM
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC NON È STRUMENTO TESO AD ELUDERE GLI ONERI PROBATORI
Sentenza Tribunale di Verona, Dott. Claudia Dal Martello 28-01-2016 n.160
ORDINE ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE LA BANCA HA DICHIARATO DISPONIBILITÀ A CONSEGNA ANTE CAUSAM
LE SPESE PER LA CONSEGNA NON DEVONO ESSERE MANIFESTAMENTE ECCESSIVE
Ordinanza Tribunale di Roma, Dott.ssa M. P. De Lorenzo, 14-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: CARENZE PROBATORIE NON COLMABILI CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
A CARICO DELL’ATTORE L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO CONTRATTO E ESTRATTI CONTO
Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro Pres. Rel. dott.ssa Ruberto 10-11-2015 n.145
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 127/2016
Tags : 25.02.2016, 429, ante causa, banca, clienti, consegna, dott. Cividali, esibizione, estratti, inammissibilità, ordine, parte, perizia, Tribunale di Modena