L’ordine di esibizione di scritture contabili, non ottemperato dalla Banca nel giudizio di esecuzione, non può avere alcun significato confessorio, al di là dell’effetto di rendere del tutto inutilizzabile il credito per scopertura di conto corrente in sede esecutiva, e peraltro non esonera l’attore che agisce in ripetizione dall’onere probatorio di allegare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.
La richiesta – ex art. 119 TUB – inviata alla Banca ben oltre lo scadere dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c, è insufficiente ad assolvere l’onere probatorio che grava sulla parte che agisce in ripetizione, non essendo comprensibile il protrarsi dell’inerzia dell’attore fino alle note istruttorie.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Giudice Dott.ssa Silvia Capitano con la sentenza n.456 del 13/03/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata l’EREDE DI UNA CORRENTISTA conveniva in giudizio una BANCA, ed eccependo a) la nullità del contratto di conto corrente intercorso con il de cuius; b) l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi; c) l’applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite, chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.
In particolare, l’attore, contestando l’esistenza del contratto di c/c – dedotta dall’inottemperanza della Banca all’ordine di esibizione disposto dal G.E., asseriva di aver subito un danno irreparabile dalla crescita smisurata degli interessi passivi iscritti in bilancio, in quanto l’andamento economico dell’azienda dolciaria di cui era titolare ne era stato fortemente influenzato, per cui chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la BANCA, eccependo I) la maturata prescrizione; II) l’indeterminatezza della domanda nonché l’inammissibilità della stessa, stante l’esistenza di un giudicato tra le parti, e concludeva chiedendo l’inammissibilità dell’avverse pretese con condanna al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Il Giudice nell’esaminare la questione ha ritenuto infondate le domande attoree, osservando che parte attrice non ha assolto all’onere probatorio incombente sulla stessa non avendo dimostrato di avere quantomeno avanzato, prima del giudizio, richiesta alla Banca convenuta, ex art. 119 T.U.B, di acquisizione di copia del contratto – di cui invocava la nullità ritenendolo inesistente – e/o di altra documentazione contabile riferita al conto corrente, di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego da parte della Banca alla detta richiesta.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato, inoltre, che il procedimento monitorio nei confronti della creditrice finalizzato alla consegna della documentazione, è stato avviato ben oltre lo scadere dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c, e la richiesta alla BANCA ai sensi dell’art. 119 TUB veniva inoltrata in epoca successiva allo scadere del di tale scadenza.
Infine il Giudice, malgrado la sentenza del G.E che ha stigmatizzando il mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla Banca inottemperante all’ordine di esibizione ex 119 TUB – ha ritenuto (stante l’inosservanza dell’onere probatorio) che l’ordine di esibizione di scritture contabili, non ottemperato dalla Banca non può avere alcun significato confessorio, al di là dell’effetto di rendere del tutto inutilizzabile il credito per scopertura di conto corrente in sede esecutiva, e peraltro, rilevando che si pone in contrasto con l’effettiva assoluzione dell’onere probatorio gravante sul cliente che agisce in ripetizione l’inerzia di quest’ultimo protrattasi per diversi anni nel richiedere alla banca la documentazione inerente il contratto nel caso in cui sia avanzata nelle note istruttorie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigetta le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CORRENTISTA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI È PRECLUSO L’ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA, NÉ PUÒ DARSI CORSO A CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, dott. Pietro Carè | 21.07.2015 |
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26.05.2015 |
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1411
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