ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato dall’avv. Andrea Fioretti del foro di Roma
Non può essere accolto l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. se il cliente ha iniziato il giudizio senza essere in possesso della documentazione necessaria e, dopo aver chiesto la documentazione ex art. 119 tub, non ha atteso un ragionevole termine affinché la Banca fornisse la copia dei documenti richiesti.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Torino, dott.ssa Cecilia Marino, con ordinanza depositata il 07.04.2015.
Nel caso in esame, il cliente evocava in giudizio la Banca nonostante non fosse in possesso della documentazione idonea a provare il dedotto inadempimento. In particolare, premesso di aver richiesto la predetta documentazione all’istituto di credito ai sensi dell’art. 119 TUB, l’attore, stante l’inadempimento della Banca, chiedeva che nei confronti della stessa fosse disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente ai contratti ed agli estratti conto dall’inizio del rapporto all’attualità.
Il Tribunale adito, nel disporre il rigetto dell’istanza, ha preliminarmente rilevato che la richiesta ex art. 119 TUB, articolata dal cliente nei confronti della Banca, fosse avvenuta soltanto pochi giorni prima della notifica dell’atto di citazione, derivando da ciò la mancata concessione, a favore dell’istituto di credito poi convenuto, di un ragionevole termine per adempiere alla richiesta stragiudiziale formulata dal cliente.
“Parte attrice ha dunque rilevato il Tribunale ha volontariamente iniziato la causa senza essere in grado né di ottemperare al proprio onere probatorio, né di dimostrare l’inadempimento della controparte”.
Il Tribunale, pertanto, ritenendo la causa matura per la decisione e disponendo, per l’effetto, il rinvio d’udienza ai sensi dell’art. 281 sexies, ha aderito all’orientamento maggioritario di legittimità come di merito secondo cui il correntista – attore deve necessariamente acquisire contratti ed estratti conto prima dell’instaurazione del giudizio, al fine di evitare cause a carattere meramente esplorativo.
Riconducendo tale principio di diritto alla fattispecie in esame, ne deriva, dunque, che il cliente è vincolato al rispetto del termine di cui all’art. 119 TUB prima di instaurare il giudizio, pena l’inammissibilità dell’ordine di esibizione.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista.
ORDINE DI ESIBIZIONE: NON PUÒ SUPPLIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DEL CLIENTE – CORRENTISTA
L’INTERESSE A FAR VALERE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI CONTRATTO DI C/C NON SUSSISTE SE È INTERVENUTA NUOVA DISPOSIZIONE PATTIZIA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE
Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano 16-04-2015
ORDINE ESIBIZIONE MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rossella Di Todaro 04-02-2015
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
NO ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE SE L’ISTANTE PUÒ DI PROPRIA INIZIATIVA ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE
Tribunale di Bari, Sez. Stralcio Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino 17-09-2014
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC DINIEGO DISCONOSCIMENTO GENERICO
LA PARTE HA L’ONERE DI PROVARE ED ALLEGARE QUANTO ASSUME VIOLATO
Sentenza Tribunale Marsala, dott.ssa Marchesina Palermo 10-09-2014
Testo del provvedimento
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