L’istanza di esibizione di documenti, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non pare allora ammissibile un’istanza di esibizione genericamente riferita ad ulteriore documentazione bancaria che dovrebbe assertivamente condurre alle prove auspicate dalla parte.
L’ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva dell’attrice.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Natalia Ceccarelli, con l’ordinanza del 06.06.2016.
Nella fattispecie considerata, un correntista conveniva in giudizio una Banca onde ottenere la ripetizione di tutte le somme assunte illegittimamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici ed usurari, proponendo nei confronti dell’Istituto di credito istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti di conto corrente dall’apertura del rapporto alla domanda giudiziale.
Il Tribunale di Avellino ha osservato, in primo luogo, che l’istanza di esibizione di documenti, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti richiesti con la precisazione del loro contenuto, in quanto strumentale a provare il fatto controverso; in altri termini, l’ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può tendere a scopi meramente esplorativi, ovvero a verificare se i documenti supportino eventualmente la tesi difensiva dell’attrice.
In secondo luogo, ha escluso che l’esibizione della documentazione richiesta fosse nel caso di specie assolutamente indispensabile, in considerazione del fatto che parte attrice, onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, avrebbe potuto e dovuto fornire altrimenti, secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, le scritture del rapporto intrattenuto.
Il Tribunale irpino, rilevato, dunque, che parte attrice non aveva fornito prova dell’inoltro formale di richiesta di copia degli estratti conto alla Banca e considerato che la richiesta di espletamento della C.T.U., in quanto meramente esplorativa, risultava inammissibile, anche alla luce della estrema genericità delle contestazioni sollevate in citazione in punto di anatocismo ed usurarietà degli interessi applicati ai rapporti in contestazione, dichiarava la causa matura per la decisione e rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice, rinviando la causa per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DA CHI POSSIEDE IL DOCUMENTO
VA ESERCITATO QUANDO NON SI PUÒ ASSOLVERE L’ONERE PROBATORIO CON ALTRO MEZZO
Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Francesco Mannino 04-04-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile 09-03-2016 n.152
RIPETIZIONE DI INDEBITO: ORDINE DI ESIBIZIONE E CTU NON POSSONO COLMARE LACUNE PROBATORIE
IL CLIENTE DEVE PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL FONDAMENTO DELLA SUA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Monza, dott.ssa Carmen Arcellaschi 07-05-2015 n.1318
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