Con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca – cliente) il limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato art. 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la “documentazione inerente a singole operazioni” bancarie, ne limita il diritto di rilascio a spese del richiedente a due condizioni: a) il trattarsi di operazioni specifiche; b) l’essere state poste in essere negli ultimi dieci anni.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Dogliotti-Rel.Genovese con l’ordinanza n. 22183 del 30/10/2015.
Nel caso di specie, i correntisti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, sez. distaccata di Putignano, una Banca deducendo la nullità parziale del contratto di conto corrente bancario intrattenuto, sin dal 1989 e fino al 1999 dal loro dante causa contestando l’invalidità delle clausole (fittizie annotazioni contabili, interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi e cms) in quanto carente di allegazione e prova in ordine al contenuto del contratto ed alle sue clausole.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l’ordine di esibizione della documentazione bancaria che però veniva successivamente revocato, motivo per il quale la domanda veniva respinta per carenza di prova.
I correntisti appellavano la sentenza sfavorevole ed il gravame veniva rigettato.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione sulla base di un unico, ma articolato, motivo (con il quale deducevano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 210 c.p.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3).
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato sulla base dell’interpretazione estensiva dell’art. 119, D.Lgs. n.385 del 1993, con riguardo al diritto del correntista di richiedere la copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto tra banca e cliente per cui vige il limite della decennalità rispetto all’operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione.
Gli ermellini hanno stabilito che il cliente ha diritto alla consegna di documenti circoscritti esclusivamente agli ultimi dieci anni e che l’ordine di esibizione non può essere utilizzato per compensare il mancato assolvimento dell’onere a carico della parte attrice.
In particolare il Supremo Collegio ha ritenuto che il diritto al rilascio della documentazione sia subordinato a due condizioni:
1) il trattarsi di operazioni specifiche;
2) l’essere state poste in essere negli ultimi dieci anni.
Alla luce di tale percorso espositivo la Corte ha rigettato il ricorso condannando al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
RIPETIZIONE INDEBITO: LE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE NON POSSONO ESSERE COLMATE EX ART. 210 C.P.C.
L’ORDINE DI ESIBIZIONE HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Ordinanza Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese 04-04-2016 n.6511
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PARTE DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO L’INTERA SEQUENZA DI ESTRATTI CONTO
L’ORDINE DI ESIBIZIONE, EX ART. 210 C.P.C., NON PUÒ SUPPLIRE ALLE LACUNE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice Cordisco | 08.06.2016 | n.271
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