“L’Organismo di Composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui della L. n. 3 del 2012, art. 12, nè lo stesso assume tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto”
E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano- Rel. Campese nella sentenza n. 21828 del 29.07.2021.
Nel caso di specie, la banca proponeva reclamo contro il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. n. 3 del 2012, ex art. 12, comma 2, notificandolo all’O.C.C. e non al debitore.
Il Tribunale rigettava il reclamo con decreto contro il quale la Banca proponeva ricorso per Cassazione.
Sul ruolo dell’ O.C.C., l’art. 15 comma 9 L. n. 3 del 2012, stabilisce i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Tale soggetto, munito di requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà, è destinatario ex lege di una serie di mansioni tra loro eterogenee, in quanto opera come consulente del debitore, sia pure non esclusivo, attestatore fidefacente a tutela dei creditori, ausiliario del giudice, mandatario in rem propriam dei creditori.
Tuttavia, siffatto organismo non ha alcuna rappresentanza del debitore, nè della procedura, in quanto è sempre il debitore che pone in essere gli atti di gestione con l’autorizzazione del giudice ove eccedenti l’ordinaria amministrazione, oppure, che, sebbene sotto il controllo del primo, deve eseguire ed esegue quanto proposto.
Ne consegue che l’O.C.C. non diviene parte necessaria nè diretto ed esclusivo destinatario degli atti processuali relativi al procedimento.
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