In materia di pagamento del contributo unificato, le controversie concernenti l’impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo tributo rimasto inevaso rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, non del giudice amministrativo, attesa la natura tributaria del contributo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. D’Ascola – Rel. Tricomi, con la sentenza n. 24191 del 8 agosto 2023.
Accadeva che la debitrice impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’invito al pagamento del contributo unificato dovuto per un giudizio promosso dinanzi al TAR Lazio.
Il giudice tributario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sostenendo la natura non tributaria del contributo, indicando il giudice amministrativo quale avente cognizione sulla controversia.
Riassunta tempestivamente la causa davanti al TAR Lazio, il giudice amministrativo, con ordinanza sollevava, d’ufficio, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia.
La Suprema Corte, ponendosi nel solco di un indirizzo ormai consolidato in materia, affermava che la giurisdizione nelle controversie riguardanti il pagamento del contributo unificato spetta al giudice tributario, per la natura tributaria del contributo stesso.
Infatti, sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell’intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari – ciò non incide affatto sull’indipendenza e l’imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l’individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari.
Per questo la Corte di Cassazione dichiarava la giurisdizione della Commissione tributaria, nulla decidendo in ordine alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRIBUTO UNIFICATO: ATTENTI ALLA ESATTA INDICAZIONE DELLA DOMANDA DI DANNI
LA MERA FRASE DI STILE MAGGIORE O MINORE FA AUMENTARE IL VALORE DEL CONTRIBUTO AL VALORE EGUALE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO
Sentenza | CORTE DI CASSAZIONE VI SEZIONE SOTTOSEZIONE T | 11.03.2013 | n.6053
GIUSTIZIA TRIBUTARIA: IL CONTRIBUTO UNIFICATO SI CALCOLA SUI SINGOLI ATTI IMPOSITIVI
TALE PRINCIPIO È LUNICO CHE ASSICURA UNA REALE PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI
Sentenza | Commissione Tributaria Provinciale di Mantova | 01.01.2014 | n.283
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