Nell’ambito del procedimento di verifica del passivo fallimentare, il riconoscimento di debito posto in essere dall’imprenditore poi fallito è prova liberamente apprezzabile dal giudice al pari di ogni altra prova ma non produce nei confronti della Curatela gli effetti del riconoscimento di debito e quindi non esonera il creditore dal provare il rapporto fondamentale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Pres. Mazzarello – Rel. Filippello, con decreto del 10.07.2019 emesso in camera di consiglio ex art.101 L.F.
Un istituto di credito chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di una S.r.l. in liquidazione, in via privilegiata ipotecaria per un credito derivante da 12 mutui sorti dal frazionamento di un mutuo fondiario e di un mutuo ipotecario.
Il Giudice delegato decideva di escludere il credito poiché la prova del credito non potrebbe ritenersi fornita in quanto i rapporti di mutuo originari, secondo quanto espressamente indicato nei contratti, risultavano regolati su un rapporto di conto corrente in essere con l’originaria mutuataria non depositato in atti; inoltre gli estratti conto versati non avrebbero coperto l’intero svolgimento del rapporto.
Avverso il suddetto provvedimento la Banca proponeva opposizione sostenendo che gli atti notarili prodotti costituiscono prova certa, sufficiente all’ammissione del credito.
Si ribadiva inoltre l’inutilità della produzione in giudizio del contratto di conto corrente, non avendo l’Istituto di Credito agito per il recupero di uno scoperto di conto bensì in forza del mancato rimborso di due mutui la cui erogazione è già dimostrata dalle quietanze prodotte. Pur ritenendo di non averne l’onere, l’opponente produceva comunque “ad abudantiam” tutti gli estratti conto.
Il fallimento si costituiva ribadendo la legittimità del decreto di esclusione atteso che, anche a seguito dell’integrazione documentale effettuata con l’opposizione, il credito insinuato non sarebbe stato adeguatamente dimostrato.
Il giudice si è interrogato sul valore da assegnare al riconoscimento di debito fatta dal fallito in atti pubblici.
Secondo la disciplina civilistica, la ricognizione di debito rappresenta un autonomo negozio giuridico unilaterale e recettizio che esonera il soggetto al quale è indirizzata dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Il curatore deve tuttavia considerarsi terzo, e questa posizione di terzietà si mantiene anche nei confronti della confessione stragiudiziale emessa dell’imprenditore in epoca antecedente alla dichiarazione del suo fallimento.
Stante la terzietà del Curatore, alla dichiarazione confessoria resa dall’imprenditore veniva pertanto negato il valore di piena prova ma veniva riconosciuto “un valore presuntivo di prova” che unitamente alle prove documentali offerte in sede di opposizione veniva ritenuto idoneo ad assolvere all’onere probatorio, che sarebbe rimasto, in sede fallimentare, in capo al creditore nonostante il riconoscimento di debito operato dal fallito in atti pubblici.
La motivazione in esame non appare del tutto allineata con l’orientamento ormai consolidato della S.C. che ha affermato che gli atti di ricognizione e di debito e promessa di pagamento delle scritture notarili che solitamente accompagnano le erogazioni dei mutui fondiari, non hanno natura di semplici “quietanze” e sono atti opponibili al Curatore, producendo l’effetto di cui all’art. 1988 c.c., per cui la banca è legittimato a conseguire l’ammissione al passivo fallimentare del proprio credito a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (cfr. per tutte sentenza della Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi Rel. Di Virgilio del 07 Marzo 2016, n. 4471).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ISTANTE DEVE PROVARE SIA L’AVVENUTO PAGAMENTO SIA LA MANCANZA DI UNA CAUSA CHE LO GIUSTIFICHI
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ESAMINATA
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Sez. I, Giudice Rosanna Scillone | 25.07.2019 | n.1450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-listante-deve-provare-sia-lavvenuto-pagamento-sia-la-mancanza-di-una-causa-che-lo-giustifichi
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO HA L’ONERE DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
IL CRITERIO DEL SALDO ZERO SI PUÒ APPLICARE SOLTANTO NELLE AZIONI RECUPERATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I. civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 26.09.2019 | n.24049
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-che-agisce-in-giudizio-ha-lonere-di-documentare-landamento-del-rapporto
AMMISSIONE AL PASSIVO: ESTRATTI CONTO SUFFICIENTI A FORNIRE LA PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE CONTESTAZIONI DEL CURATORE, IL TRIBUNALE DEVE PRENDERE ATTO DELL’EVOLUZIONE STORICA DEL RAPPORTO
Ordinanza | Cassazione Civile, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Pazzi | 12.09.2018 | n.22208
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-estratti-conto-sufficienti-a-fornire-la-prova-del-credito-della-banca
ESTRATTI CONTO: IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE, FORNISCONO PIENA PROVA DEL CREDITO VANTATO
IDONEI ALLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO RAPPORTO OVE CORRELATI DA ULTERIORI DOCUMENTI
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quarta, Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano | 07.06.2017 | n.11657
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-in-assenza-di-contestazioni-del-curatore-fallimentare-forniscono-piena-prova-del-credito-vantato
ESTRATTI CONTO: NON SONO L’UNICO MEZZO AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO
IN MANCANZA LA RICOSTRUZIONE PUÒ DESUMERSI DA ULTERIORI DOCUMENTI, NON ESSENDO PREVISTE LIMITAZIONI
Sentenza | Cassazione civile sez. I Pres. Nappi – Rel. Mercolino | 13.03.2017 | n.6384
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-non-sono-lunico-mezzo-ai-fini-della-prova-del-credito
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