LA MASSIMA
Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 83 comma 3 bis DPR n. 115/2002, permane la possibilità per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di domandare la liquidazione della parcella al Giudice del procedimento, pur dopo la definizione dello stesso, non essendo prevista una decadenza per la parte od una preclusione per il Giudice.
Nel caso di mancata liquidazione dal giudice innanzi al quale è stata svolta l’attività legale, è comunque ammissibile il ricorso ex art. 702 cpc bis in danno del Ministero della Giustizia per ottenere la liquidazione del compenso a carico dell’Erario.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 83 DPR n. 115/2002 – (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. (1)
(1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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