ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace.
Non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio.
Questi i principi affermati con ordinanza del 7 ottobre 2014, dal Tribunale di Milano, IV sez. civ, che ha dichiarato l’ammissibilità della costituzione in via telematica, ritenendola rituale e pienamente efficace, qualora sia idonea, previa valutazione del Giudice, al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c, a prescindere dal fatto che sussista o meno un decreto dirigenziale, ex art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, che individua, tra gli atti depositabili telematicamente, la comparsa di costituzione e risposta.
Con tale ordinanza il Tribunale di Milano si pronuncia, pertanto, su una questione preliminare, di tipo processuale, eccepita dal ricorrente che afferma l’irritualità della costituzione telematica del resistente, aderendo ad alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali il deposito telematico può essere effettuato solo per gli atti “endoprocessuali“, ex art.16 bis del D.L. 179/2012, (modificato dal D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014), ed espressamente individuati con decreto dirigenziale del DGSIA ( Tribunale di Foggia , ordinanza del 10.4.2014; Tribunale di Padova ordinanza del 1.9.2014).
Le motivazioni poste alla base dell’ ordinanza del Tribunale di Milano possono, sinteticamente, individuarsi sia nell’ inesistenza di una fonte ordinaria o regolamentare che attribuisce al dirigente della Direzione Generale dei Servizi Informatici (d’ora in poi DGSIA) il potere di individuazione degli atti depositabili telematicamente sia nella insussistenza di una norma che disponga, esplicitamente, la sanzione processuale di inammissibilità del deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione.
Tali argomentazioni sono del tutto condivisibili, laddove si procede all’analisi delle varie fonti legislative intervenute in materia del cd. Processo Civile Telematico ( PCT) così come effettuata dall’ organo giudicante.
In primis, rilevante è la lettura dell’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, secondo cui “l’attivazione e la trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio“. E’ evidente che, diversamente da quanto sostenuto da alcuni orientamenti giurisprudenziali, tale disposizione non attribuisce alcun potere al direttore del DGSIA di individuazione degli atti depositabili telematicamente in un determinato ufficio. Ciò si evince da una attenta analisi del dato letterale che attribuisce esplicitamente a tale soggetto un solo potere di accertamento e dichiarazione circa “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio“. Diversamente opinando, si andrebbe a violare il principio di legalità, quantomeno sotto l’aspetto formale, motivo per cui il Tribunale di Milano ha correttamente previsto che l’ammissibilità del deposito telematico di alcuni atti non dipende dal fatto che essi siano o meno stati inseriti nell’elenco del decreto dirigenziale ma piuttosto da un’attenta analisi circa il raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c.
A tale interpretazione, non fa da ostacolo l’ulteriore dato normativo, su cui fanno leva i contrapposti orientamenti, ossia: l’art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, modificato dal D.L. 90/2014, per il quale “salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
“. Il concetto di “esclusività“, espresso in tale articolo, non va letto come mera possibilità di deposito telematico dei soli atti endoprocessuali, quanto piuttosto come obbligatorietà circa la modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali, senza escludere la possibilità che a tale deposito telematico si possa ricorrere anche per gli atti introduttivi.
Inoltre, l’ammissibilità del deposito telematico dell’ atto di costituzione è suffragata dal fatto che, nel nostro ordinamento, non è rinvenibile alcun dato dispositivo che prevede una sanzione di carattere processuale circa la modalità di deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio, essendo vigenti nel nostro ordinamento sia il principio della libertà delle forme, ex art. 121 c.p.c., che il principio secondo il quale l’atto non può mai essere pronunciato nullo se esso ha raggiunto lo scopo a cui era destinato, ex art. 156 c.p.c. Essi, sono, altresì, vigenti anche in relazione al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Infine, tali argomentazioni sono avallate anche dal Ministero della Giustizia, che con la Circolare del 27 giugno 2014 , ha affermato che nei tribunali presso i quali esiste il provvedimento ministeriale per l’ abilitazione alla ricezione degli atti, ex art. 35 D.M. 44/11, è facoltà delle parti inviare telematicamente atti introduttivi o di costituzione in giudizio; nei tribunali presso i quali è inesistente tale provvedimento di abilitazione, viceversa, spetterà al giudice pronunciarsi sulla legittimità del deposito telematico dell’ atto introduttivo o comparsa di costituzione, con la conseguenza che il cancelliere non può rifiutare tale deposito telematico, anche presso quelle sedi giudiziarie in cui manca un provvedimento di abilitazione, in quanto non vi è altresì alcuna violazione degli artt. 73 e 74 delle disp. att. al c.p.c., essendovi la possibilità delle parti di esaminare l’atto e i documenti allegati depositati telematicamente.
In conclusione, secondo l’iter logico argomentativo del Tribunale di Milano, l’ammissibilità della costituzione in via telematica si rinviene anche nell’art. 83, 3 co, c.p.c, che prevede che la procura alle liti conferita in modo cartaceo può essere trasmessa telematicamente con firma digitale, nel caso in cui il difensore si è già costituito attraverso strumenti telematici.
Testo del provvedimento
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