Testo massima
Da oggi (31 marzo 2015) il deposito nei procedimenti di espropriazione
forzata della nota di iscrizione a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente
telematicamente. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo dovranno essere
depositati, sempre con modalità telematiche, le copie conformi degli atti
indicati dagli artt. 518, comma 6 (processo verbale, titolo esecutivo e
precetto), 543, comma 4 (atto di citazione, titolo esecutivo e precetto), e 557
comma 2, (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di
trascrizione), del c.p.c. e che il difensore potrà attestare la conformità
delle copie agli originali.
Il Ministero della Giustizia, in
data 16 febbraio 2015, ha rilasciato quelli che tecnicamente vengono definiti
gli “schemi XSD” e che consentiranno ai sistemi informatici presenti
negli uffici giudiziari la ricezione telematica dei depositi nei procedimenti
di espropriazione forzata in conformità alle modifiche apportate al codice di
procedura civile; ai medesimi schemi dovranno naturalmente adeguarsi anche le software house per consentire agli
avvocati di predisporre la “busta telematica” in conformità a quanto
previsto dalle nuove disposizioni.
In pratica, l’avvocato del
creditore, tramite il proprio “redattore atti”, avrà cura di
depositare telematicamente la nota di iscrizione a ruolo qualificandola, tra le
categorie degli atti delle esecuzioni, come “atto introduttivo”e,
conseguentemente, formerà il fascicolo della esecuzione che avrà, come atto
principale la “nota di iscrizione a ruolo” a corredo della quale e a
seconda del tipo di espropriazione, dovrà inserire i richiesti allegati (art.
518 c.p.c. processo verbale, titolo esecutivo e precetto, art. 543 c.p.c. atto
di citazione, titolo esecutivo e precetto, art. 557 c.p.c. titolo esecutivo,
precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione).
In data 23 marzo 2015, nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 Serie Generale, è stato pubblicato il D.Dirett. 19
marzo 2015 del Direttore Generale del Ministero della Giustizia con il quale si
dispone che la nota d’iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per
espropriazione, di cui all’art. 159-bis disp.att.c.p.c., ad integrazione dei
dati già previsti dall’art. 18, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito in L. 10 novembre 2014, n.162, che ha introdotto l’art. 159-bis
delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, dovrà
obbligatoriamente contenere anche i dati indicati nel citato decreto.
Come già segnalato su questa
Rivista, incertezze erano sorte, da parte di alcuni uffici giudiziari,
nell’individuare il momento in cui doveva essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure
esecutive in base alla nuova formulazione dell’art. 518 comma 6 c.p.c. così
come modificato dall’art. 18 D.L. n. 132 del 2014.
Il Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia
Civile, con la circolare del 3 marzo 2015, al fine di uniformare il
comportamento degli uffici giudiziari e superare le difficoltà interpretative, ha
definitivamente chiarito che il pagamento del contributo unificato nelle
procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6,
c.p.c., così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n.
132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10
novembre 2014, deve avvenire nel momento di cui viene effettuato il deposito dell’istanza di assegnazione e
vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’articolo
14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Si segnala, infine, che il
termine ultimo per il deposito della nota di iscrizione a ruolo
(rispettivamente di giorni 15 per il pignoramento mobiliare e immobiliare e di
giorni 30 per il pignoramento presso terzi) decorre dal giorno in cui
l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore, nel pignoramento mobiliare il
processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto, nel pignoramento
immobiliare il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento e, nel
pignoramento presso terzi, l’atto di citazione, il titolo esecutivo e il
precetto; il mancato rispetto del termine comporterà l’inefficacia del
pignoramento.
Testo del provvedimento
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