Testo massima
Il Provvedimento del Tribunale di Livorno del 25 luglio 2014, emesso dal Giudice Dott. Franco Pastorelli, si segnala come un’ulteriore conferma di quella parte della giurisprudenza di merito che, stante la vacatio normativa, si é soffermata sulle conseguenze che derivano all’esito del deposito di un atto (ricorso per decreto ingiuntivo) telematicamente in formato pdf immagine (cioè scansionato dal cartaceo) anziché pdf nativo (cioè convertito in pdf direttamente dal software di editor dei testi.
Seppur cronologicamente successivo alla decisione del tribunale di Roma a firma del dott. Nicola Sarcino, del 09 giugno u.s., intervenuta sul medesimo tema, il provvedimento di Livorno, a differenze del provvedimento romano che concludeva per l’inammissibilità quale sanzione per l’atto non rispettoso delle regole tecniche, ne ha dichiarato la nullità.
Seppur il dato di partenza del percorso logico è sempre il disposto ex art. 121 c.p. secondo il quale “gli atti del processo sono a forma libera, cioè possono essere redatti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, solo ove la legge per essi non richieda forme determinate“, il giudice di Livorno si sofferma ad analizzare la nullità di un atto depositato senza il rispetto delle regole tecniche imposte dall’art 16 comma 4° del L 179/2012 nonché dall’art. 4 del D.L. 193 convertito nella Legge 24/2010.
Orbene se non può essere pronunciata la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c. in quanto non è prevista da alcuna disposizione normativa la nullità di un atto depositato telematicamente irrispettoso delle norme tecniche, il Dott. Pastorelli, conclude che si versa in un’ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 156, comma 2 c.p.c.: se lo scopo dell’introduzione delle norme tecniche è quello di ” rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico de caratteri detti O.C.R. ” il principio di diritto che si determina è che “l’atto ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo e deve essere pertanto dichiarato nullo ex art. 156 comma 2° c.p.c“.
Ma il magistrato toscano si è infine soffermato anche sul tema dell’applicabilità della rinnovazione dell’atto ex art. 162 c.p.c., concludendo che “non può trovare applicazione la disciplina della rinnovazione in quanto l’attività che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l’atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso dovrebbe compiere predisponendo un autonomo ricorso ex art. 633 c.p..”
Le conseguenze del deposito di un atto telematico non rispettoso delle normative tecniche proprio perché non è un argomento che è stato affrontato dal legislatore è di particolare attualità ed ha determinato magistrati ed avvocati nella redazione dei diversi protocolli PCT presenti in Italia a non fissare dette conseguenze ma lasciare la valutazione al magistrato giudicante (cfr. ad es. protocollo PCT Trib. di Napoli).
Testo del provvedimento
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