ISSN 2385-1376
Testo massima
Dal, 30 giugno 2014, sono inammissibili i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati “in cartaceo”. La via telematica è ormai diventata esclusiva per la presentazione del ricorso e per il deposito dei provvedimenti del giudice.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice dott. Giovanni Liberati, con la pronuncia in esame ha respinto il ricorso presentato sul vecchio supporto cartaceo da parte di una società a responsabilità limitata che puntava a ottenere la misura d’urgenza per un pagamento.
Il Tribunale, infatti, nell’ordinanza ai sensi dell’articolo 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, ha sottolineato come «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
Sul punto, si ricorda che una circolare del Ministero della Giustizia datata 27 giugno 2014 ha disposto che le cancellerie non dovranno più ricevere provvedimenti predisposti in modalità diverse da quelle telematiche: «In provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque, (provvedimenti di “sospensione” o rigetto di cui all’articolo 640 Codice di procedura civile, decreti ingiuntivi ex articolo 641 del Codice) potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico».
Il Ministero, nella citata circolare, con una certa dose di realismo, ha invitato, poi, i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati al rispetto delle disposizioni, oggetto di riforma.
Per queste ragioni il Giudice, con ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso della suddetta società.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 387/2014