ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine di evitare la duplicazione del titolo esecutivo, quando l’azione cambiaria è esercitata nelle forme del procedimento monitorio telematico, grava sul ricorrente l’onere di depositare in originale, necessariamente in formato cartaceo, la cambiale sulla base della quale agisce.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Massimo Vaccari con il decreto del 08 agosto 2014 in materia di procedimento monitorio telematico.
Nel caso di specie, parte ricorrente fondava il proprio credito su alcune cambiali consegnatele dal debitore, che assumeva non essere state saldate e che produceva in fotocopia.
Il Giudice ha rilevato che “con riferimento al procedimento esecutivo ed a quello di ingiunzione, l’ordinamento cambiario contiene, a riguardo delle azioni cambiarie, una disciplina tendente ad assicurare una pronta realizzazione del credito: da un lato, infatti, il titolo cambiario in regola con il bollo è di per se stesso qualificabile come titolo esecutivo, e dall’altro al titolo cambiario viene ricondotta un’efficacia privilegiata, come prova scritta che autorizza il giudice, qualora richiesto, a concedere immediatamente l’esecuzione del provvedimento monitorio (art. 642, c. 1, c.p.c.)“.
Diversamente una disciplina così tendenzialmente ispirata verso una speditezza del soddisfacimento del credito, incorporato nel titolo, non la si rinviene con riferimento all’esperimento dell’azione causale. L’oggetto di quest’ultima, invero, è quello proprio di un normale giudizio ordinario di cognizione, per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l’intero rapporto, sul quale si fonda la pretesa azionata.
Per tale motivo, il creditore che abbia agito con l’azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l’onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell’art. 66, c. 3 l. camb., proprio per scongiurare il rischio del doppio pagamento.
Del resto, l’art. 16-bis ultimo comma, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, norma del processo civile telematico, dispone che: “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche“.
Pertanto, il Tribunale veronese ha ordinato il deposito in originale della cambiale proprio al fine di evitare la duplicazione del titolo esecutivo considerato che il ricorrente aveva scelto di esercitare l’azione cambiaria nelle forme del procedimento monitorio.
Testo del provvedimento
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