ISSN 2385-1376
Testo massima
Deve dichiararsi inammissibile la comparsa di costituzione depositata solo telematicamente mediante invio a mezzo pec direttamente nel sistema pct con la consolle dell’avvocato, dovendosi osservare che esso non trova una specifica copertura normativa speciale e, dunque, deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta. Pertanto, l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere depositati in cancelleria.
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Padova, seconda sezione civile, con ordinanza del 28 agosto 2014 in materia di processo civile telematico.
Nel caso di specie, si valuta l’ammissibilità o meno della costituzione di parte convenuta avvenuta tramite l’esclusivo invio telematico, non seguito dal deposito cartaceo presso la cancelleria del Tribunale.
La causa è stata iscritta a ruolo dopo il 30 giugno 2014 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge 90/2014, il quale disciplina l’obbligo di deposito telematico degli atti endoprocedimentali, cioè quelli successivi alla costituzione delle parti.
Tramite il decreto autorizzativo di cui all’art. 35 del Decreto Ministeriale 44/2011, il Direttore della “Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati” ha stabilito che il Tribunale di Padova è autorizzato a ricevere solo gli atti per i quali l’invio telematico è riconosciuto come invio avente valore legale e, dunque, le comparse conclusionali, le memorie di replica, le memorie autorizzate dal giudice e quelle ex art. 186. 6° co. c.p.c..
Non è, pertanto, legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione di parte convenuta, poiché esso è privo di valore legale. Detta comparsa deve dunque essere depositata in cancelleria (leggasi sul punto Cass. S.U. n. 12391/2013), non potendo essere inviata a mezzo di lettera raccomandata in quanto il caso di specie resta al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione (leggasi sul punto l’isolata pronuncia della Cass. S.U. n. 5160/2009).
Ebbene, il Tribunale di Padova, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, non ha considerato regolarmente costituita la parte convenuta, in quanto dovevano essere applicate le ordinarie regole di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. in merito alla costituzione di attore e convenuto.
Testo del provvedimento
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