ISSN 2385-1376
Testo massima
La notifica ex art. 15 L.F. pervenuta ad una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria e titolare del medesimo indirizzo PEC è nulla e non inesistente in presenza di chiarissime e rilevanti relazioni tra la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario.
La nullità della notifica ex art. 15 L.F. determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza, con la sentenza n. 2158 del 20.10.2014, in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti giudiziari.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dal reclamo di una azienda felsinea dichiarata fallita, senza che la stessa fosse stata messa a conoscenza dell’avvio della procedura concorsuale nei propri confronti.
In particolare, l’azienda reclamante deduceva la violazione del proprio diritto di difesa, posto che la notifica del decreto e del ricorso ex art. 15 L.F. fosse avvenuta in maniera irregolare ed errata. Infatti, la cancelleria preposta inviava l’e-mail certificata ad un azienda sbagliata che però aveva lo stesso indirizzo PEC dell’azienda bolognese. Indirizzo e-mail che la Cancelleria del tribunale fallimentare si procurava attraverso l’Indice nazionale indirizzi PEC (INIPEC), registro che le cancellerie degli uffici giudiziari sono vincolate ad utilizzare.
La Corte d’Appello, accogliendo le difese della reclamante, afferma che, date le caratteristiche del procedimento di notificazione a mezzo posta elettronica, il rispetto delle modalità formali riveste un ruolo funzionale irrinunciabile, tenendo presente che i criteri di salvaguardia degli atti processuali di cui agli artt. 156 co. ult. e 160 cpc affermano che lo scopo della notifica non sta soltanto nel portare un determinato atto a conoscenza del diretto destinatario, quanto nel conseguire la certezza legale di tale trasmissione.
Dunque, l’apparente “buon fine” della notifica ex art. 15 L.F. (nel caso che ci occupa alla cancelleria preposta era pervenuta l’attestazione di consegna dell’e-mail) non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio, qualora la notifica a mezzo PEC abbia effettivamente raggiunto un destinatario diverso, con conseguente nullità della notifica.
I giudici felsinei, evidenziano anche che gli addetti alla cancelleria, una volta che si siano attenuti al sistema a loro disposizione (il sopra richiamato INIPEC), non sono obbligati ad ulteriori ricerche e ciò per le caratteristiche di immediato interesse pubblicistico della procedura prefallimentare.
Occorre precisare, che quest’ultimo rilievo della corte territoriale si è reso necessario posto che in sede di giudizio è stato rilevato che l’azienda omonima della reclamante avesse risposto al mittente di non essere la diretta destinataria della comunicazione e che l’indirizzo PEC cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione prefallimentare viene ricavato automaticamente dal sistema, attraverso l’inserimento del solo codice fiscale del debitore.
Sistema di gestione delle PEC che, secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico riportati dalla stessa Corte d’Appello, presenta non poche criticità che possono determinare gravissime conseguenze nel regolare svolgimento dell’attività processuale, atteso che presso l’INIPEC sovente si trovino iscritte più imprese con il medesimo indirizzo PEC , come nel caso in commento.
I giudici bolognesi, poi, escludono che nel caso di specie la notifica pervenuta ad un destinatario diverso, ancorché possessore di un omonima PEC, possa ritenersi inesistente, atteso che è possibile rilevare una corrispondenza letterale fra la PEC e la denominazione della società intestataria, al momento dell’iscrizione alla CCIAA e nella relativa domanda per conseguire l’indirizzo PEC utilizzato ai fini della notifica.
In ragione di ciò, la Corte di Appello felsinea afferma che gli unici strumenti utili ai fini della sanatoria del vizio di nullità della notifica sono la rinnovazione dell’atto invalido, oppure la costituzione del debitore in giudizio. Un ipotetico intervento di terzi estranei al contraddittorio, come può essere ad esempio l’inoltro della comunicazione al diretto destinatario, non può ottenere tale risultato sanante.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte d’Appello di Bologna, ritenute fondate le difese della società reclamante, ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato e rimesso il giudizio al Tribunale di Bologna, affermando che la notifica a mezzo PEC non può ritenersi valida e non sanabile, seppur documentata come “regolare”, nel caso in cui la stessa non abbia effettivamente raggiunto il diretto destinatario.
Testo del provvedimento
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