Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c..
La rinnovazione tardiva del deposito di un atto con modalità telematica sana l’errore fatale del precedente tentativo, ove incolpevole; l’incolpevolezza deve essere accertata dal Giudice tramite le informazioni ricevute dalla cancelleria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi, con il decreto del 12.12.2016.
Nella fattispecie considerata, la parte convenuta in un processo depositava apposita istanza con cui chiedeva dichiararsi la tempestività della sua costituzione telematica, pur avvenuta oltre i termini, argomentando che solo dopo alcuni giorni dal deposito, aveva ricevuto dalla cancelleria la comunicazione della presenza di un “errore fatale” nella procedura, in seguito alla quale aveva prontamente provveduto ad inoltrare nuovamente l’atto.
In primo luogo, il Tribunale di Bologna sottolineava che quando un avvocato deposita telematicamente un proprio atto riceve nella propria casella pec, quattro messaggi di conferma e, segnatamente: a) la ricevuta di accettazione deposito (ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore pec del mittente); b) la ricevuta di avvenuta consegna ( ossia la ricevuta con cui il gestore della pec del Ministero della Giustizia, attesta che il messaggio è stato ricevuto nella sua casella; c) l’esito controlli automatici deposito (ossia l’informativa circa l’esito dei controlli automatici meramente formali effettuati dal sistema); d) l’accettazione deposito (ossia l’informativa sull’esito dell’intervento di accettazione della busta, effettuato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario destinatario).
Il Giudice osservava che il difensore di parte convenuta aveva ricevuto i primi tre messaggi di rito pochi minuti dopo il deposito, mentre solo dopo tre giorni, decorso il termine per la costituzione tempestiva, il quarto messaggio contenente la comunicazione della presenza di un errore fatale nella procedura, provvedendo in pari data a ridepositare la comparsa, prontamente accettata dalla cancelleria.
All’uopo, richiamava la disciplina normativa introdotta dal comma 7, dell’articolo 16bis D.L. 179/12, secondo cui “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c.”.
Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, l’accettazione del deposito era stata impedita, incomprensibilmente, dalle caratteristiche di un file allegato alla comparsa in formato pdf, conformemente alle specifiche tecniche richieste, osservava che la rinnovazione del deposito della comparsa, aveva sanato l’errore fatale incolpevole e doveva, dunque, ritenersi tempestiva.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice emiliano accoglieva l’istanza di parte convenuta, dichiarava la tempestività della costituzione, autorizzando la chiamata in causa e fissando una nuova udienza per la comparizione delle parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
DEPOSITO TELEMATICO: LA TEMPESTIVITÀ È CONDIZIONATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA TERZA RICEVUTA
SOLTANTO IN PRESENZA DI ERRORI CD. FATAL, LA CANCELLERIA PUÒ RIFIUTARE L’ATTO
Ordinanza, Tribunale di Milano, Dott. Nicola Fascilla, 23.04.2016
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