In tema di procedimento civile, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17 dicembre 2012 n. 221, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi dell’art. 285 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017 n. 164259.
Nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo, in mancanza della prevista marca da bollo, non si applica la sanzione dell’irricevibilità.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano – Rel. Positano che, con l’ordinanza n. 9664 del 26 maggio 2020, si è pronunciata in merito alle conseguenze connesse al mancato deposito della marca da bollo da € 27.00 sulla nota di iscrizione a ruolo di un giudizio di appello.
IL CASO si riferisce al ricorso mosso da soggetti ai quali era stato rigettato il deposito proprio a causa dell’assenza della marca da bollo. Regolarizzato il pagamento, la causa viene iscritta a ruolo ma ormai il termine dei 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione è esaurito e la Corte d’Appello dichiara l’appello improcedibile. I soggetti ricorrono allora in Cassazione, chiedendo la remissione nei termini convinti che la Corte d’Appello abbia applicato in maniera non conforme l’art.285 del TU sulle spese di giustizia, non riconducibile all’invio telematico dell’iscrizione a ruolo. La Cassazione accoglie il motivo del ricorso e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
L’ARRESTO GIURISPRUDENZIALE
La Cassazione ha ritenuto che l’art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente; la questione che si pone è se l’applicazione della suddetta sanzione dell’irricevibilità, introdotta allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l’introduzione del processo.
Al riguardo lo stesso Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo.
Secondo la Cassazione, inoltre, la RAC, la ricevuta di avvenuta consegna che il sistema genera al momento dell’invio telematico degli atti, è sufficiente a perfezionare un deposito privo di marca da bollo. A sostegno di tale decisione c’è l’art. 16 bis del DL n. 179/2012 in cui si legge che “Il deposito […] si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA: IL LOG DELLE PEC CANCELLATE DAL SERVER, PRODOTTO CON FORMATO EXCEL, NON È SUFFICIENTE PER GIUSTIFICARE LA TARDIVITÀ DELL’IMPUGNAZIONE
L’AVVOCATO DESTINATARIO DELLA NOTIFICA ASSERIVA CHE AL MOMENTO DELLA RICEZIONE VI FOSSERO DEI DIFETTI INFORMATICI
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni | 24.10.2019 | n.4633
PCT: LA RINNOVAZIONE TARDIVA DEL DEPOSITO DI COMPARSA DI COSTITUZIONE SANA “L’ERRORE FATALE” INCOLPEVOLE
LA SCUSABILITÀ DELL’ERRORE VA ACCERTATA DAL GIUDICE TRAMITE LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA CANCELLERIA
Decreto | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi | 12.12.2016
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