L’accoglimento dell’istanza di visibilità del fascicolo telematico depositata dal procuratore della parte rappresentata è idonea a far ritenere che quest’ultima abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento ed a far, conseguentemente, decorrere il termine per l’impugnazione.
La notificazione può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione.
Questo i principi espressi dal Tribunale di Rieti, Pres. Laura Centofanti, con l’ordinanza del 20.10.2016.
Nella fattispecie in questione, due condomini proponevano reclamo, ex art. 669 terdecies, c.p.c., avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale che, in accoglimento della domanda di un Condominio, aveva ordinato ai resistenti di consentire al tecnico incaricato da quest’ultimo di compiere accertamenti e rilievi all’interno della loro proprietà esclusiva.
In particolare, i reclamanti deducevano che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in difetto di regolare instaurazione del contraddittorio e nel quale non erano stati posti nelle condizioni di costituirsi; segnatamente, si dolevano del fatto che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza fossero stati notificati dalla parte ricorrente nei loro confronti presso l’indirizzo dello stabile condominiale nel quale nessuna delle due parti risiedeva, circostanza ben nota all’Amministratore del Condominio, donde la nullità della notificazione esperita ai sensi a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né con la residenza, né con la dimora effettiva o il domicilio di entrambi i resistenti, odierni reclamanti.
Inoltre, i condomini chiedevano che fosse disposta l’immediata sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato e che, in riforma di esso, fosse accertata la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo proposto dal Condominio, con conseguente inesistenza o nullità di ogni atto al medesimo conseguenziale e comunque l’illegittimità e infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta; nel merito, infine, chiedevano fosse dichiarata, in ogni caso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere nelle more i reclamanti consentito al Condominio l’accesso nella loro proprietà, pur se non tenuti a farlo.
La parte reclamata si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo perché tardivo, essendo decorso il termine previsto dalla legge per l’impugnazione, in ragione del deposito da parte dei reclamanti di istanza di visibilità telematica del fascicolo, attraverso la quale questi ultimi avevano acquisito regolare conoscenza legale dell’emissione del provvedimento.
Il Condominio, inoltre, deduceva l’inammissibilità del reclamo per carenza di interesse alla sua proposizione, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, nel merito, sosteneva l’infondatezza dell’impugnazione, dovendosi ritenere ritualmente esperita la notificazione presso l’indirizzo coincidente con l’unità immobiliare dei reclamanti, nel quale i medesimi detenevano una cassetta postale, di per sé significativa della loro disponibilità a ricevere in quel luogo corrispondenza, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato anche in punto di regolamentazione delle spese.
Il Tribunale di Rieti, accoglieva l’eccezione di inammissibilità del reclamo, osservando che se, infatti, il termine previsto dall’art. 669 terdecies, c.p.c., decorre dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione del provvedimento, è anche vero che quest’ultima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione.
All’uopo, osservava che l’accoglimento dell’istanza di visibilità del fascicolo telematico depositata dal procuratore della parte rappresentata, essendo idonea a far ritenere che quest’ultima abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento ed a far decorrere il termine per l’impugnazione, doveva ritenersi, nel caso di specie, spirato il termine previsto dalla legge per proporre gravame.
Per quanto suesposto, il Giudice adito dichiarava l’inammissibilità del reclamo e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, condannando i reclamanti al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
PCT: IL DEPOSITO DI UN ATTO IN UN FASCICOLO NON PERTINENTE È AFFETTO DA NULLITÀ EX 156 C.P.C.
L’ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL REGISTRO DI RIFERIMENTO NON CONSENTE LA RIMESSIONE IN TERMINI
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini – Rel. Salina | 04.07.2016 | n.15758
DEPOSITO TELEMATICO: LA TEMPESTIVITÀ È CONDIZIONATA ALL’ESITO POSITIVO DELLA TERZA RICEVUTA
SOLTANTO IN PRESENZA DI ERRORI CD. FATAL, LA CANCELLERIA PUÒ RIFIUTARE L’ATTO
Ordinanza | Tribunale di Milano, Dott. Nicola Fascilla | 23.04.2016 |
IL DEPOSITO DI UN ATTO PROCESSUALE IN UN FASCICOLO NON PERTINENTE È AFFETTO
Ordinanza Tribunale di Torino, dott. Marco Carbonaro 22-03-2016
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